Sentenza n. 12688/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7753/2025, Sezione Lavoro e Previdenza
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto di accertare l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di adottare le misure necessarie per la conformazione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 7753/2025. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale. Il Ministero, pur costituito in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza sia esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. In caso di sentenza civile resa dal giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo e deve limitarsi all'accertamento della condotta omissiva o elusiva dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e il Ministero non aveva dimostrato la corretta esecuzione del giudicato, il giudice ha condannato l'Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha inoltre nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso, autorizzato a provvedere entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarvisi.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al relativo comando giudiziale.
- Quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudizio amministrativo ha carattere meramente esecutivo: il giudice deve accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo o compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore del giudicato, la mancata produzione da parte dell'amministrazione di chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo può giustificare l'accertamento dell'inottemperanza e la condanna a provvedere.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, fissando il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi e prevedendo anche la possibilità di superare il dissenso di altre amministrazioni quando ciò sia necessario per dare esecuzione al titolo.
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