Cassazione Penale, Sentenza n. 28490/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale, in rito abbreviato, aveva assolto l'imputato dal reato di detenzione di stupefacente a fini di spaccio perché il fatto non sussiste. I fatti riguardavano il controllo su un treno in transito tra Villa San Giovanni e Messina: l'interessato aveva consegnato spontaneamente un piccolo involucro di hashish, ma, a seguito di perquisizione, era stato trovato in possesso anche di un barattolo con ulteriore hashish, per un peso lordo di 76,5 grammi e un principio attivo tale da ricavare 1033 dosi medie singole. Il pubblico ministero ha impugnato deducendo vizio di motivazione, sostenendo che il dato ponderale fosse incompatibile con l'uso personale, che la sentenza fosse contraddittoria nell'escludere indici di spaccio, che fosse plausibile l'acquisto della sostanza durante il viaggio per una successiva cessione e che la pretesa collaborazione dell'imputato fosse smentita dal fatto che il quantitativo maggiore era emerso solo grazie alla perquisizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio. Ha ritenuto fondato il ricorso perché la motivazione assolutoria era contraddittoria nella parte in cui valorizzava una pretesa collaborazione dell'imputato smentita dalla stessa ricostruzione dei fatti e perché non aveva adeguatamente confrontato il dato quantitativo dello stupefacente, il numero di dosi ricavabili e gli ulteriori elementi richiesti dalla giurisprudenza per escludere o affermare la destinazione a terzi.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La destinazione della sostanza a fini diversi dall'autoconsumo è elemento costitutivo della fattispecie; il tema della prova della finalità di spaccio va valutato alla luce di tutti gli indici oggettivi e soggettivi rilevanti.
d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv. in legge 13 novembre 2023, n. 159
Ha innalzato i limiti di pena del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con conseguenze sul regime delle impugnazioni.
art. 552 c.p.p.
Il pubblico ministero aveva esercitato l'azione penale con citazione diretta a giudizio, benché il reato richiedesse l'udienza preliminare dopo la modifica normativa richiamata in sentenza.
art. 593, comma 2, c.p.p.
Le sentenze di proscioglimento per i reati indicati nell'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., pronunciate dopo il 25 agosto 2024, sono inappellabili dal pubblico ministero e ricorribili per cassazione.
art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.
La norma rileva per individuare i reati per i quali, dopo la riforma, il proscioglimento non è appellabile dal pubblico ministero.
art. 606 c.p.p.
Indica i motivi per i quali il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento inappellabile.
Massime di principio
- La destinazione dello stupefacente a fini di spaccio non è una causa di non punibilità, ma un elemento costitutivo del reato: l'onere di provare la finalità illecita grava sull'accusa, non sull'imputato.
- Il mero dato quantitativo della sostanza detenuta, pur essendo un indice rilevante, non è di per sé prova decisiva della destinazione allo spaccio; deve essere valutato insieme ad altri elementi oggettivi e soggettivi, secondo un apprezzamento di merito sindacabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- Quando il quantitativo di droga è significativo e consente un numero elevato di dosi, il giudice deve confrontarsi specificamente con tale dato e verificare anche la compatibilità dell'acquisto con le capacità economiche dell'agente e con le ragioni della detenzione.
- La motivazione è viziata se valorizza un elemento fattuale in contrasto con la stessa ricostruzione contenuta nella sentenza, poiché in tal caso si realizza una contraddizione interna del ragionamento decisorio.
- Le sentenze di proscioglimento per i reati compresi nell'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., pronunciate dopo la riforma del 2024, non sono appellabili dal pubblico ministero e devono essere impugnate con ricorso per cassazione.
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