Cassazione Penale, Sentenza n. 26667/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il dissequestro e la restituzione dell'oro depositato tramite il contratto "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. S.p.A. (o, in alternativa, il relativo controvalore in denaro). Il sequestro preventivo era stato disposto su E.G.M. nell'ambito di indagini per reati tributari; analoga istanza era già stata rigettata con provvedimento del 24/11/2023. Il GIP e poi il Tribunale di Lecce hanno ritenuto che la nuova istanza fosse meramente ripropositiva e priva di elementi nuovi, che l'oro non era identificabile come bene separato nelle rimanenze di magazzino e che l'amministratore giudiziario, autorizzato dal GIP, aveva venduto l'oro e versato il ricavato al F.U.G.; pertanto, i terzi sottoscrittori avrebbero solo un diritto di credito da far valere nel procedimento di verifica dei crediti previsto dal d.lgs. 159/2011 (artt. 52 ss., art. 57, art. 58). La difesa ha invece sostenuto la validità del contratto, la proprietà esclusiva dell'oro da parte della ricorrente, la buona fede e l'impossibilità di attribuire ai terzi la confusione contabile che avrebbe fatto confluire l'oro tra i beni aziendali.
La decisione
Il ricorso (appello) è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale di Lecce e la Corte hanno confermato che l'appello era ripropositivo rispetto al rigetto precedente e non conteneva elementi nuovi; hanno inoltre ritenuto che, per effetto della vendita autorizzata dall'autorità giudiziaria e della mancata identificazione dell'oro come bene separato, la ricorrente è titolare di un diritto di credito e non può ottenere il dissequestro immediato o la restituzione diretta dei metalli. Tale credito dovrà essere fatto valere nella procedura di verifica dei crediti prevista dal d.lgs. n. 159/2011 (fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 57 e verifica ai sensi dell'art. 58).
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare; l'appello deve indicare specificamente i punti di censura e motivi nuovi per non essere inammissibile
d.lgs. n. 159 del 2011 (artt. 52 e ss.)
artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011
Le disposizioni sul diritto dei terzi di buona fede applicabili anche nella fattispecie (mediante richiamo ex art. 104-bis disp. att. c.p.p.) prevedono il procedimento per la verifica dei crediti dei terzi nei confronti del patrimonio sequestrato; i terzi hanno in sostanza un diritto di credito da far valere nella procedura concorsuale
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per stabilire l'applicabilità delle disposizioni del codice antimafia (d.lgs. 159/2011) al procedimento cautelare reale in esame
art. 57 d.lgs. n. 159/2011
Disciplina la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti e la procedura per l'ammissione dei terzi creditori nello stato passivo, rimessa al giudice delegato
art. 58 d.lgs. n. 159/2011
Prevede il procedimento volto al riconoscimento del credito dei terzi e la partecipazione alla formazione dello stato passivo; lo strumento indicato per ottenere il soddisfacimento del credito del terzo
art. 56 d.lgs. n. 159/2011
Attribuisce all'amministratore giudiziario la possibilità di subentrare e di gestire rapporti contrattuali dell'ente sequestrato; le facoltà contrattuali dei clienti possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore
Massime di principio
- Un'applicazione di dissequestro già rigettata rende inammissibile una successiva impugnazione se non sono esposti elementi nuovi o non conosciuti in precedenza: nelle impugnazioni cautelari occorre specificità e novità.
- La validità del contratto di deposito o di investimento non garantisce automaticamente la restituzione immediata dei beni se questi sono confluiti negli asset aziendali oggetto di sequestro o sono stati venduti con autorizzazione giudiziaria: il terzo, in tal caso, è normalmente titolare di un diritto di credito da far valere nella procedura di verifica dei crediti prevista dal d.lgs. 159/2011.
- La buona fede del terzo è un presupposto necessario ma non sufficiente per ottenere la restituzione immediata: essa consente l'ammissione al procedimento di verifica del credito, ma non bypassa il procedimento concorsuale previsto per i beni sequestrati.
- Se il bene non è specificamente identificabile nelle operazioni di ricognizione (confusione materiale o contabile), è più probabile che venga considerato parte del patrimonio aziendale e gestito nell'ambito del sequestro; il terzo dovrà dimostrare l'idonea individuazione dell'asset per reclamare una restituzione diretta.
- Quando un amministratore giudiziario è stato autorizzato a vendere i beni sequestrati e ha versato il ricavato al fondo di gestione, il rimedio più realistico per il terzo è agire per il riconoscimento e soddisfacimento del credito nella procedura prevista (art. 57 e 58 d.lgs. 159/2011) piuttosto che chiedere il dissequestro immediato.
- In sede di appello cautelare è essenziale confrontarsi espressamente con i profili di inammissibilità e con la motivazione precedente: omissioni formali o la riproposizione di argomentazioni già esaminate espongono al rigetto per inammissibilità.
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