Sentenza n. 353/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione del Decreto del Prefetto di Benevento n. -OMISSIS- recante divieto di detenzione di armi e munizioni, e di ogni altro eventuale atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e materie esplodenti adottato in ragione di una situazione di forte conflittualità con vicini di casa
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui gli è stata vietata la detenzione di armi e materie esplodenti, deducendo violazione delle garanzie procedimentali, difetto di istruttoria, motivazione e presupposti, travisamento dei fatti e illogicità. Ha sostenuto che il Prefetto non avrebbe considerato i propri apporti partecipativi, dai quali sarebbe emersa la sua estraneità o assenza di responsabilità nella lite con i vicini, nonché l’infondatezza degli addebiti mossi nei suoi confronti. Ha inoltre evidenziato il proprio comportamento non violento durante l’episodio, l’immediata richiesta dell’intervento delle autorità e l’assenza di prova della propria inaffidabilità, sostenendo che il pericolo di abuso delle armi non potesse essere desunto dalla sola esistenza di una conflittualità non sfociata in violenza. In prossimità dell’udienza ha dedotto ulteriori fatti, tra cui la richiesta di archiviazione del procedimento penale a suo carico, il rinvio a giudizio della gestrice del panificio e la chiusura dell’esercizio per carenze igienico-sanitarie.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento immune dai vizi dedotti e fondato su una valutazione discrezionale non manifestamente irragionevole o incongrua. Il divieto previsto dall’art. 39 r.d. n. 773/1931 ha natura preventiva e non punitiva o sanzionatoria: il Prefetto non deve stabilire torti e ragioni della conflittualità, ma verificare se, considerate le circostanze concrete, essa possa degenerare in abuso delle armi. Nel caso esaminato, la documentazione partecipativa confermava un clima di forte e preesistente conflittualità, ulteriormente accentuato dopo la lite; il comportamento del ricorrente, pur non caratterizzato da violenza fisica, aveva contribuito a esacerbare gli animi. Il rischio di nuovi scontri è stato ritenuto concreto, anche perché l’abitazione del ricorrente e il panificio si trovavano nello stesso immobile, rendendo frequenti le occasioni di incontro. L’assenza di violenza fisica nell’episodio e la responsabilità dell’una o dell’altra parte non escludevano quindi il rischio preventivo valutato dall’autorità. I fatti sopravvenuti dedotti con il deposito tardivo non sono stati considerati ai fini della decisione; in ogni caso, la chiusura del panificio, quale circostanza successiva all’adozione dell’atto, non incide sulla sua legittimità, ma può essere rappresentata all’amministrazione per sollecitare un’eventuale revoca del divieto. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Il divieto di detenzione di armi e materie esplodenti è una misura preventiva, non punitiva o sanzionatoria, volta a prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica. In presenza di una situazione di conflittualità, il Prefetto deve valutare concretamente il rischio che essa degeneri in abuso delle armi, senza dover accertare la responsabilità o il torto di una delle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi e materie esplodenti previsto dall’art. 39 r.d. n. 773/1931 ha natura preventiva e non sanzionatoria; pertanto, la sua legittimità non dipende dall’accertamento della responsabilità del destinatario nella situazione di conflittualità che ne costituisce il presupposto.
- Ai fini dell’adozione del divieto di detenzione di armi, il Prefetto può valutare una situazione di conflittualità familiare o di vicinato nel suo complesso, senza dover stabilire torti e ragioni tra i soggetti coinvolti, purché motivi sulla concreta possibilità che tale situazione degeneri in abuso delle armi.
- La mera conflittualità non giustifica automaticamente il divieto di detenzione di armi; tuttavia, il rischio di abuso può ritenersi concreto quando la conflittualità sia intensa e persistente, abbia già dato luogo a uno scontro e sussistano frequenti occasioni di incontro tra le persone coinvolte, tali da rendere plausibile una degenerazione violenta.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella prefettizia in materia di prevenzione dell’abuso delle armi quando la valutazione dell’amministrazione sia adeguatamente istruita e non manifestamente illogica o irragionevole.
- I fatti sopravvenuti all’adozione del divieto di detenzione di armi non incidono sulla legittimità originaria del provvedimento, ma possono essere rappresentati all’autorità prefettizia per sollecitare l’esercizio del potere di revoca, ove dimostrino il venir meno del rischio preventivo.
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