Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 41368/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello avverso la decisione di primo grado, la quale aveva dichiarato cessata la materia del contendere in un giudizio avente ad oggetto una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Nel ricorso introduttivo dinanzi al giudice tributario il contribuente sosteneva di aver impugnato non solo la comunicazione preventiva, ma anche le cartelle di pagamento presupposte. Deduceva inoltre di aver promosso querela di falso sulla sottoscrizione apposta in una relata di notifica depositata dall'Ufficio. Con l'unico motivo di ricorso lamentava, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la cessazione della materia del contendere non avrebbe potuto essere dichiarata anche con riguardo alle cartelle presupposte, poiché l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria non faceva venir meno l'interesse a ottenere una pronuncia sui vizi delle cartelle impugnate cumulativamente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché, nel processo tributario, l'impugnazione dell'atto consequenziale consente al contribuente di far valere i vizi derivanti dall'omessa notifica dell'atto presupposto e, cumulativamente, anche i vizi propri dell'atto presupposto stesso. Poiché dal ricorso introduttivo risultava che il contribuente aveva impugnato anche le cartelle di pagamento presupposte dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria non esauriva l'interesse al giudizio nella parte relativa alle cartelle. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, affinché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stata invocata come norma che consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione di norme processuali, nel caso dedotto per pretesa omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenuto violato per la mancata decisione sulle cartelle presupposte impugnate.

  • art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente.

  • art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992

    Interpretato nel senso che, quando un atto consequenziale è stato notificato e l'atto presupposto non lo è stato, il contribuente può scegliere se impugnare solo l'atto consequenziale per far valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto oppure impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto per contestare radicalmente la pretesa tributaria.

  • art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Interpretato nel senso che la cessazione della materia del contendere nel processo tributario presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti per effetto di fatti sopravvenuti incidenti sul petitum e sulla causa petendi e tali da far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla decisione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata notifica dell'atto presupposto rende viziato l'atto consequenziale, ma il contribuente conserva la facoltà di impugnare anche l'atto presupposto per contestarne i vizi propri.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere richiede che il fatto sopravvenuto elimini integralmente la posizione di contrasto e l'interesse alla decisione rispetto a tutte le domande effettivamente proposte; se permangono censure autonome su atti presupposti, il giudizio non può essere chiuso in quella parte.
  • Quando il ricorso introduttivo abbia investito sia l'atto consequenziale sia gli atti presupposti, l'annullamento del solo atto consequenziale non esaurisce l'oggetto del giudizio e il giudice deve pronunciarsi anche sugli atti presupposti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.