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Sentenza

Sentenza n. 7990/2026 - Roma, Sezione 1T

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la corretta esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del 2 maggio 2019 del Tar del Lazio - Roma, sez. I stralcio, già passata in giudicato in data 2 maggio 2020, resa nel giudizio (iscritto al n. 2353/2008 r.g.) proposto dal sig. -OMISSIS-, anche in qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta, per l'annullamento del decreto prefettizio prot. n.20060008213 del 1° settembre 2007, con il quale è stata disposta l'alienazione straordinaria - in favore della ditta ricorrente - dei veicoli sottoposti a sequestro o ad altre sanzioni amministrative in virtù dell'art. 214 bis del D.Lgs. n. 285/1992 (introdotto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 269/2003 convertito in L. n. 326/2003), per il corrispettivo di €.147.739,84, nonché degli ulteriori atti del procedimento, comunque connessi e conseguenziali, impugnati con motivi aggiunti; nonchè per la declaratoria di nullità e/o comunque per l'annullamento 1) del provvedimento, prot. n. 19429 del 1° febbraio 2023, notificato il 2 febbraio 2023 agli indirizzi pec degli avvocati Giuliana Ardito e Girolamo Calandra, e non anche alla -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Palermo – in asserita esecuzione della sentenza del Tar del Lazio - Roma n. -OMISSIS-/2019 – ha determinato le somme dovute alla ditta -OMISSIS- “per la custodia dei mezzi elencati nel provvedimento impugnato...” (di cui ad elenco allegato), nell'importo di € 71.161,78 oltre interessi legali; 2) ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 20024, di trasmissione del suddetto provvedimento prot. n. 19429/2023; 3) dell'elenco contenente prospetto di dettaglio dei mezzi in questione, trasmesso in allegato al provvedimento prot. n. 19429 del 1° febbraio 2023 e formante parte integrante dello stesso; 4) ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento prot. n. 7159 del 12 gennaio 2023, notificato in data 24 gennaio 2023 agli indirizzi pec degli avvocati Giuliana Ardito e Girolamo Calandra, e non anche alla -OMISSIS-, a mezzo del quale la stessa Prefettura ha preannunciato la volontà di dare esecuzione alla sentenza del Tar del Lazio n. -OMISSIS-/2019, disponendo: l'avvio di istruttoria necessaria alla rideterminazione e successiva liquidazione dei corrispettivi dovuti alla ditta -OMISSIS- “per i veicoli elencati nel provvedimento impugnato, e riportati nel prospetto allo stesso allegato...”, nonché la trasmissione al Comune di Palermo, al Comune di Monreale ed all'Agenzia del Demanio per i “successivi adempimenti relativi ai veicoli di pertinenza di cui elenco allegato”; 5) ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 13986, di trasmissione del predetto provvedimento prot. n. 7159; 6) ove occorra e per quanto di ragione, di tutti gli atti che la Prefettura ha trasmesso successivamente (in data 28 febbraio 2023), costituenti allegati al provvedimento prot. n. 19429 ma non inviati unitamente allo stesso; 7) ove occorra e per quanto di ragione, delle note prott. nn. 35039 e 35034, di trasmissioni dei suddetti allegati; 8) ove occorra e per quanto di ragione, dei decreti n. 75/segr2000 del 16 novembre 2020, n. 7/segr2002, del 14 marzo 2002, n. 178 Segr. Area IV bis 2007 del 27 giugno 2007, “con i quali sono state stabilite le tariffe giornaliere di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo”, richiamati nel provvedimento prot. n. 7159 ma non allegati (e quindi, del tutto sconosciuti alla società ricorrente), nonché delle tariffe prefettizie vigenti nei periodi di riferimento, comunque applicate; 9) di tutti gli ulteriori atti, presupposti o conseguenziali, anche se sconosciuti alla società ricorrente. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18 luglio 2023: per la corretta esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del 2 maggio 2019 del Tar del Lazio - Roma, sez. I stralcio, già passata in giudicato in data 2 maggio 2020, resa nel giudizio (n. 2353/2008 r.g.) proposto dal sig. -OMISSIS-, anche in qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta, per l'annullamento del decreto prefettizio prot. n.20060008213 del 1° settembre 2007, con il quale è stata disposta l'alienazione straordinaria - in favore della ditta ricorrente - dei veicoli sottoposti a sequestro o ad altre sanzioni amministrative in virtù dell'art. 214 bis del D.Lgs. n. 285/1992 (introdotto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 269/2003 convertito in L. n. 326/2003), per il corrispettivo di €.147.739,84, nonché degli ulteriori atti del procedimento, comunque connessi e conseguenziali, impugnati con motivi aggiunti; nonché per la declaratoria di nullità e/o comunque per l'annullamento dei seguenti atti impugnati con il presente atto: 1) provvedimento prot. n. 74836 del 9 maggio 2023, indirizzato ad -OMISSIS- e agli “Eredi -OMISSIS-” presso studio legale Calandra-Ardito, trasmesso agli indirizzi pec degli avvocati Giuliana Ardito e Girolamo Calandra, con il quale la Prefettura di Palermo ha comunicato “la mancata adesione alla cessione di credito, e, conseguentemente, il rifiuto del menzionato atto di cessione”; 2) provvedimento prot. n.80352 del 17 maggio 2023, recapitato ad -OMISSIS- presso studio legale Calandra-Ardito, trasmesso agli indirizzi pec degli avvocati Giuliana Ardito e Girolamo Calandra, con il quale la Prefettura di Palermo, in riscontro ad istanza di accesso, ha confermato il rifiuto della cessione di credito, pur consegnando la documentazione richiesta; 3) provvedimento prot. n. 88303 del 30 maggio 2023, indirizzato ad -OMISSIS- presso lo studio legale Calandra-Ardito e trasmesso a mezzo pec con le medesime modalità sopra descritte, con il quale la Prefettura di Palermo, nel riscontrare comunicazione del 24 maggio 2023, ha ribadito il contenuto delle note prot. n. 74836 del 9 maggio 2023 e n.80352 del 17 maggio 2023, relative al rifiuto della cessione; 4) ove occorra e per quanto di ragione, provvedimento prot. n. 80632 del 17 maggio 2023, recapitato alla Ditta -OMISSIS- presso lo studio legale Calandra-Ardito e trasmesso a mezzo pec con le medesime modalità sopra descritte, con il quale la Prefettura di Palermo ha sollecitato il riscontro alle richieste di cui alle note prot. n. 20024 del 2 febbraio 2023 e prot. n. 35034 del 28 febbraio 2023; 5) ove occorra e per quanto di ragione, provvedimento prot. n. 20024 del 2 febbraio 2023 (allegato alla precedente nota prot. n. 80632 del 17 maggio 2023), indirizzato alla Ditta -OMISSIS- presso lo studio legale Calandra-Ardito, con il quale la Prefettura di Palermo ha nuovamente inoltrato il provvedimento di determinazione delle somme dovute alla ditta -OMISSIS- in esecuzione della sentenza del Tar del Lazio n. -OMISSIS-/2019, precisando che: “Atteso che il titolare della predetta ditta è deceduto in data 20.12.2016, si rimane in attesa di ricevere gli atti relativi alla successione ereditaria al fine di individuare i legittimi eredi cui corrispondere quanto dovuto”; 6) ove occorra e per quanto di ragione, provvedimento prot. n. 35034 del 28 febbraio 2023 (allegato alla precedente nota prot. n. 80632 del 17 maggio 2023), indirizzato alla ditta -OMISSIS- presso lo studio legale Calandra-Ardito, con il quale la Prefettura di Palermo ha rinnovato l'invito alla trasmissione degli atti relativi alla successione ereditaria del sig. -OMISSIS-; 7) ove occorra e per quanto di ragione, documento denominato “Copia del riepilogo delle tariffe prefettizie precedenti al decreto n. 75 del 16 novembre 2000”, trasmesso alla -OMISSIS- in riscontro ad istanza di accesso; 8) di tutti gli ulteriori atti, presupposti o conseguenziali, anche se sconosciuti alla società ricorrente; dei seguenti atti impugnati con il ricorso introduttivo: 1) provvedimento, prot. n. 19429 del 1° febbraio 2023, notificato il 2 febbraio 2023 agli indirizzi pec degli avvocati Giuliana Ardito e Girolamo Calandra, e non anche alla -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Palermo – in asserita esecuzione della sentenza del TAR Lazio Roma n. -OMISSIS-/2019 – ha determinato le somme dovute alla ditta -OMISSIS- “per la custodia dei mezzi elencati nel provvedimento impugnato...” (di cui ad elenco allegato), nell'importo di € 71.161,78 oltre interessi legali; 2) ove occorra e per quanto di ragione, nota prot. n. 20024, di trasmissione del suddetto provvedimento prot. n. 19429; 3) elenco contenente prospetto di dettaglio dei mezzi in questione, trasmesso in allegato al provvedimento prot. n. 19429 del 1° febbraio 2023 e formante parte integrante dello stesso; 4) ove occorra e per quanto di ragione, provvedimento prot. n. 7159 del 12 gennaio 2023, notificato in data 24 gennaio 2023 agli indirizzi pec degli avvocati Giuliana Ardito e Girolamo Calandra, e non anche alla -OMISSIS-, a mezzo del quale la stessa Prefettura ha preannunciato la volontà di dare esecuzione alla sentenza TAR n. -OMISSIS-/2019, disponendo: l'avvio di istruttoria necessaria alla rideterminazione e successiva liquidazione dei corrispettivi dovuti alla ditta -OMISSIS- “per i veicoli elencati nel provvedimento impugnato, e riportati nel prospetto allo stesso allegato...”; nonché la trasmissione al Comune di Palermo, al Comune di Monreale ed all'Agenzia del Demanio per i “successivi adempimenti relativi ai veicoli di pertinenza di cui elenco allegato”; 5) ove occorra e per quanto di ragione, nota prot. n. 13986, di trasmissione del predetto provvedimento prot. n. 7159; 6) ove occorra e per quanto di ragione, tutti gli atti che la Prefettura ha trasmesso successivamente (in data 28 febbraio 2023), costituenti allegati al provvedimento prot. n. 19429 ma non inviati unitamente allo stesso; 7) ove occorra e per quanto di ragione, note prott. nn. 35039 e 35034, di trasmissioni dei suddetti allegati; 8) ove occorra e per quanto di ragione, decreti n. 75/segr2000 del 16 novembre 2020, n. 7/segr2002, del 14 marzo 2002, n. 178 Segr. Area IV bis 2007 del 27 giugno 2007, “con i quali sono state stabilite le tariffe giornaliere di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo”, richiamati nel provvedimento prot. n. 7159 ma non allegati (e quindi, del tutto sconosciuti alla società ricorrente), nonché delle tariffe prefettizie vigenti nei periodi di riferimento, comunque applicate; 9) tutti gli ulteriori atti, presupposti o conseguenziali, anche se sconosciuti alla società ricorrente.

Giustizia amministrativa202306070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Provvedimenti della Prefettura di Palermo di riavvio del procedimento e di rideterminazione in € 71.161,78, oltre interessi legali, dei corrispettivi per la custodia dei veicoli, nonché atti di rifiuto della cessione del credito e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni debitrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto un ricorso misto per l'ottemperanza e per la cognizione, chiedendo l'esecuzione di una precedente sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il decreto prefettizio di alienazione straordinaria di 252 veicoli e aveva imposto la rideterminazione dei corrispettivi sulla base delle ordinarie tariffe vigenti nel periodo di riferimento. La ricorrente ha sostenuto che la Prefettura avrebbe violato o eluso il giudicato perché, invece di ricalcolare gli importi per tutti i 252 veicoli già inclusi nel provvedimento annullato, aveva considerato soltanto 160 mezzi, determinando un importo di € 71.161,78. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 12 d.P.R. 571/1982, il difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà dell'azione amministrativa e la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Con motivi aggiunti ha impugnato anche gli atti con cui la Prefettura aveva rifiutato la cessione del credito e richiesto la documentazione successoria. In via subordinata, la società ha chiesto il riconoscimento della spettanza e della maggiore quantificazione del compenso per l'attività di custodia.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di ottemperanza e di declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato. Ha ritenuto che la sentenza precedente avesse prodotto un effetto conformativo limitato: l'Amministrazione doveva rideterminare i corrispettivi applicando il regime delle ordinarie tariffe vigenti, ma poteva riattivare integralmente il procedimento, compresa la verifica dei presupposti di fatto, del numero dei veicoli e dell'eventuale rischio di duplicazioni o pagamenti indebiti. La sentenza precedente non aveva accertato in modo vincolante né il numero dei veicoli né la correttezza dell'istruttoria originaria; pertanto, la rideterminazione per un numero inferiore di mezzi non costituiva violazione o elusione del giudicato. Il Collegio ha precisato che la violazione del giudicato ricorre quando il nuovo atto contrasta con un obbligo puntuale e integralmente desumibile dalla sentenza o riproduce i medesimi vizi già censurati; l'elusione richiede invece un esercizio formalmente diverso del potere, ma diretto in modo manifesto e sostanziale ad aggirare il giudicato. Le censure autonome di legittimità relative alla determinazione del compenso non erano invece conoscibili dal giudice amministrativo: la controversia sulla spettanza e sulla misura del compenso del custode di veicoli sequestrati riguarda un rapporto di natura civilistica e posizioni di diritto soggettivo, senza una materia di giurisdizione esclusiva amministrativa. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione limitatamente alla domanda subordinata, con indicazione della possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini e con gli effetti previsti dalla disposizione.

  • art. 12 d.P.R. 571/1982

    tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode

    Disciplina il rapporto patrimoniale tra amministrazione e custode, fondato su criteri tariffari e sugli usi locali, senza attribuire all'Amministrazione una discrezionalità amministrativa nella determinazione del compenso.

  • art. 32 c.p.a.

    È richiamato quale base per l'assegnazione del ricorso al ruolo ordinario, in presenza del ricorso misto per ottemperanza e cognizione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È richiamato per l'avviso alle parti della possibile questione di difetto di giurisdizione sulla domanda relativa alla quantificazione del compenso.

  • art. 38, comma 2, d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003

    La precedente sentenza aveva annullato il decreto di alienazione e determinazione delle tariffe adottato sulla base di tale disposizione, poi dichiarata incostituzionale.

  • art. 214-bis d.lgs. 285/1992

    Costituiva il riferimento normativo per l'alienazione straordinaria dei veicoli sottoposti a sequestro o ad altre sanzioni amministrative.

Massime di principio

  • Quando una sentenza amministrativa annulla un provvedimento e impone la rideterminazione di una prestazione secondo la disciplina vigente, senza accertare in modo puntuale i presupposti di fatto e l'istruttoria originaria, il giudicato vincola l'Amministrazione al rispetto del criterio normativo indicato, ma non le impedisce di riattivare integralmente il procedimento e di svolgere nuovi accertamenti sui presupposti della prestazione.
  • La rideterminazione amministrativa di una prestazione per un importo inferiore o sulla base di un numero diverso di beni rispetto al provvedimento annullato non viola il giudicato quando la sentenza non abbia accertato in modo vincolante tali elementi e l'Amministrazione operi nell'ambito della riedizione del potere demandatale.
  • La violazione del giudicato ricorre quando il nuovo atto contrasta con un obbligo puntuale il cui contenuto è integralmente desumibile dalla sentenza oppure riproduce i medesimi vizi già censurati; l'elusione del giudicato richiede un'attività formalmente diversa, ma sostanzialmente diretta, con manifesto sviamento, ad aggirare il comando giudiziale e a conseguire il medesimo risultato già dichiarato illegittimo.
  • La controversia sulla spettanza e sulla misura del compenso dovuto al custode di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il rapporto tra amministrazione e custode ha natura civilistica, è regolato da criteri tariffari e dagli usi locali e concerne diritti soggettivi, senza che sussista una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • La domanda diretta a ottenere il riconoscimento di un maggior compenso resta devoluta al giudice ordinario anche se è formalmente proposta mediante impugnazione di un provvedimento amministrativo di liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaGiurisdizione e ripartoEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizioneNullità del provvedimentoDifetto di istruttoria

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