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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01244/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società, pronunciata dal Tribunale su ricorso di un istituto di credito. In appello era stata dedotta, tra l'altro, la nullità della sentenza di fallimento per asserita irritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, eseguita nei confronti della persona indicata come legale rappresentante della società anziché presso la sede legale. Dopo un primo passaggio in Cassazione con cassazione della decisione di appello limitatamente alla legittimazione a proporre impugnazione, il giudice di rinvio aveva rigettato l'appello. Contro l'ordinanza della Cassazione che aveva poi rigettato il ricorso avverso tale sentenza, le società ricorrenti hanno proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore percettivo: la Corte avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza il motivo relativo alla nullità della notifica del ricorso di fallimento, senza avvedersi che dagli atti allegati risultava l'assenza, nel ricorso del creditore procedente, del nominativo e dei recapiti del legale rappresentante della società fallenda e che la notifica sarebbe stata indirizzata a persona diversa da quella effettivamente investita della rappresentanza legale. Le ricorrenti sostenevano quindi che l'ordinanza revocanda avesse travisato il contenuto degli atti e non avesse riconosciuto il vizio di notifica idoneo a riflettersi sulla nullità della sentenza dichiarativa di fallimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il ricorso per revocazione non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma si risolvesse nella contestazione della valutazione giuridica e dell'apprezzamento compiuti nella precedente ordinanza. Ha osservato che il provvedimento impugnato aveva dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per cassazione per difetto di autosufficienza e specificità, per mancata trascrizione della relata di notifica, e che la censura odierna mirava invece a far valere un preteso travisamento della prova documentale e un errore di giudizio. Ha inoltre rilevato che le doglianze sulla persona effettivamente destinataria della notifica e sulla qualità di legale rappresentante erano comunque questioni di fatto diverse da quelle esaminate e, per quanto concerne un profilo, anche precluse per mancata riproposizione nel giudizio di rinvio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese e degli oneri conseguenti ex d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 18 legge fall.

    testo ante riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007

    richiamato come norma che disciplinava l'appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento nel regime applicabile ratione temporis.

  • art. 15 legge fall.

    richiamato con riferimento al procedimento prefallimentare e alla notificazione del ricorso e del decreto di convocazione.

  • art. 1 legge fall.

    citato tra le norme poste a fondamento della dedotta insussistenza dei presupposti del fallimento.

  • art. 5 legge fall.

    citato tra le norme poste a fondamento della dedotta insussistenza dei presupposti del fallimento.

  • art. 143 c.p.c.

    richiamato in relazione alla modalità di notificazione del ricorso di fallimento ritenuta dalle ricorrenti irrituale.

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato in relazione alla notificazione agli enti e alla validità della notifica al legale rappresentante della società.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    richiamato quale parametro del requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato come norma che consente la revocazione delle decisioni della Cassazione per errore di fatto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale presupposto della revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il rimedio revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è esperibile solo per un errore percettivo su un fatto storico decisivo, risultante dagli atti o documenti di causa; non è invece utilizzabile per censurare valutazioni giuridiche, apprezzamenti probatori o il modo in cui la Corte ha qualificato la censura proposta.
  • La deduzione di un preteso travisamento della prova documentale non basta, di per sé, a integrare errore di fatto revocatorio quando la doglianza richieda un riesame del contenuto degli atti e della loro rilevanza giuridica.
  • Il difetto di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione, quando affermato dalla Corte, non può essere aggirato in sede revocatoria prospettando soltanto che i documenti esistessero in atti, se manca la necessaria riproduzione del loro contenuto nel ricorso originario.
  • Questioni nuove o non riproposte nel giudizio di rinvio possono risultare precluse e non possono essere recuperate mediante revocazione della decisione di legittimità.
  • La contestazione circa l'effettiva persona destinataria della notifica e la corrispondenza con il legale rappresentante della società attiene a un accertamento di fatto non riesaminabile tramite il mezzo revocatorio quando non si traduca in un errore materiale o percettivo immediatamente desumibile dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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