Sentenza n. 2376/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto assessoriale che ha modificato la perimetrazione della riserva naturale orientata Oasi del Simeto, sottoponendo parte dei terreni alla zona A, nonché nota comunale di rigetto dell’istanza di rettifica del certificato di destinazione urbanistica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto regionale del 13 marzo 2002, con cui era stata nuovamente modificata la perimetrazione della riserva naturale orientata Oasi del Simeto, e, ove occorrente, la nota comunale del 9 gennaio 2026 che aveva confermato l’inclusione dei terreni nella zona A. Hanno dedotto la violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR n. 161/2002, che aveva annullato la riperimetrazione del 1999 imponendo, per l’eventuale riesercizio del potere, il rispetto delle garanzie partecipative e una motivazione specifica. È stata dedotta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la mancata partecipazione degli interessati, l’omessa considerazione delle osservazioni, il difetto di motivazione rafforzata circa l’interesse pubblico alla modifica peggiorativa della pianificazione, nonché il difetto di istruttoria sul pregio ambientale delle particelle, sull’incidenza del vincolo sulle attività e sui diritti dei proprietari e sulle possibili alternative. Quanto alla nota comunale, i ricorrenti hanno censurato il rigetto dell’istanza di rettifica, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi e la mancata verifica della vigente perimetrazione. Il Comune ha sostenuto che il certificato di destinazione urbanistica avesse natura ricognitiva, che la perimetrazione fosse di competenza regionale e che la propria attività fosse vincolata, invocando anche l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della nota comunale, rilevando che il certificato di destinazione urbanistica e gli atti ad esso collegati hanno natura meramente dichiarativa e ricognitiva e non sono autonomamente impugnabili, poiché gli effetti giuridici derivano dagli atti presupposti che hanno determinato la situazione attestata. Ha invece accolto le censure rivolte contro il decreto regionale e lo ha annullato in parte qua. Il giudice ha ritenuto che il giudicato formatosi sulla sentenza n. 161/2002 imponesse all’Amministrazione regionale, nel rieditare il potere di pianificazione, di comunicare l’avvio del procedimento ai proprietari interessati, consentire loro di presentare osservazioni e deduzioni e considerare tali apporti con adeguata motivazione. Il giudicato imponeva inoltre una motivazione specifica sull’interesse pubblico alla modifica peggiorativa della precedente perimetrazione, in particolare perché essa incideva su interessi individuali già riconosciuti e assistiti da affidamento. Non è stata fornita prova né della comunicazione individuale del decreto né della partecipazione procedimentale; inoltre, la Regione non ha depositato il provvedimento e la documentazione istruttoria richiesta dal TAR. Il decreto è stato quindi ritenuto adottato in violazione dei vincoli conformativi derivanti dal giudicato. Le spese sono state compensate per metà, mentre per la restante metà, liquidata in euro 1.900 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Assessorato regionale.
Norme richiamate
art. 8 l.r. Sicilia n. 10/1991
garanzie partecipative nei confronti dei soggetti che possono essere incisi nella propria sfera giuridica dalle determinazioni amministrative
La disposizione impone il coinvolgimento effettivo degli interessati nei procedimenti di modifica della perimetrazione della riserva, mediante comunicazione di avvio, accesso agli atti endoprocedimentali e possibilità di presentare osservazioni e deduzioni.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
la violazione del contraddittorio procedimentale comporta l’annullamento dell’atto soltanto quando l’interessato indichi gli elementi che, se acquisiti, avrebbero potuto modificare l’esito del procedimento
La questione è stata prospettata dal Comune, ma il TAR ha fondato l’annullamento sulla violazione di specifici obblighi partecipativi e conformativi derivanti dal giudicato, senza applicare la disposizione per escludere l’illegittimità.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- Quando una precedente sentenza di annullamento impone, per il riesercizio del potere, specifiche garanzie partecipative e obblighi motivazionali, l’amministrazione è vincolata da tali prescrizioni conformative e l’atto successivo adottato senza rispettarle è illegittimo per violazione del giudicato.
- La modifica peggiorativa di una precedente pianificazione o perimetrazione ambientale, che incida su interessi individuali già riconosciuti e assistiti da affidamento, richiede una motivazione specifica e rafforzata sull’interesse pubblico perseguito e sulle ragioni della modifica.
- La partecipazione procedimentale non si esaurisce nella comunicazione di avvio: deve consentire l’accesso agli atti, la presentazione di osservazioni e deduzioni e la loro effettiva considerazione nella motivazione del provvedimento finale.
- Il certificato di destinazione urbanistica ha natura dichiarativa e ricognitiva e non è autonomamente impugnabile, poiché le posizioni giuridiche cui esso si riferisce derivano dagli atti amministrativi presupposti.
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