Ordinanza n. 3747/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento A) mediante ricorso introduttivo: - della Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 10/07/2025, n. 591, recante "Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 giugno 2022, n. 257 - Approvazione dell'allegato tecnico "Disposizioni per l'applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti" e del relativo Allegato A, conosciuti a seguito di pubblicazione sul BURL del 15/07/2025, n. 57; nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale; B) mediante ricorso per motivi aggiunti: - della determinazione della Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei rifiuti, n. G17725 del 23 dicembre 2025, recante a oggetto «D.G.R. n. 591 del 10/07/2025 - Approvazione dell'allegato tecnico "Definizione dei flussi minimi in uscita dagli impianti intermedi e in ingresso agli impianti minimi - Annualità 2026, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato tecnico "Disposizioni per l'applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti"»; nonché avverso ogni atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché ignoto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione regionale di approvazione dell'allegato tecnico sul Metodo Tariffario Rifiuti e determinazione regionale di definizione dei flussi minimi in uscita dagli impianti intermedi e in ingresso agli impianti minimi per l'annualità 2026
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 591 del 10 luglio 2025, concernente l'approvazione dell'allegato tecnico recante disposizioni per l'applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti e del relativo allegato, nonché, con motivi aggiunti, la successiva determinazione regionale n. G17725 del 23 dicembre 2025, relativa alla definizione dei flussi minimi in uscita dagli impianti intermedi e in ingresso agli impianti minimi per l'annualità 2026. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo o nei motivi aggiunti. In udienza camerale le parti hanno concordato sull'opportunità di una celere fissazione dell'udienza pubblica di merito, previa integrazione istruttoria richiesta dalla parte ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di integrazione istruttoria senza pronunciarsi sul merito delle censure. Ha ordinato alla Regione Lazio di depositare entro il 20 marzo 2026 tutta la documentazione utilizzata per determinare i quantitativi indicati nella determinazione n. G17725 del 23 dicembre 2025, compresi i metodi di calcolo e i dati sottesi al flusso relativo a ciascun operatore. Ha assegnato alla ricorrente il termine del 12 aprile 2026 per depositare una sintetica memoria di replica e ha fissato l'udienza pubblica di merito per il 15 luglio 2026. Il giudizio è quindi rimasto privo di decisione sulla domanda di annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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