Sentenza n. 3407/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 811/2025 del 10 aprile 2025 del Tribunale di Nola, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.500 mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 811/2025 del Tribunale di Nola, sezione lavoro, e denunciando la mancata esecuzione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata l’inottemperanza del Ministero in assenza di elementi ostativi. Ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Nola entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all’amministrazione. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: il Ministero è stato condannato al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, a decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all’effettivo adempimento. Le spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, su richiesta della parte, una penalità di mora per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nelle controversie aventi a oggetto somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale alla quale appartiene il soggetto nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall’amministrazione, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e può predisporre contestualmente la sostituzione commissariale per l’eventuale ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, con decorrenza dell’intervento sostitutivo allo spirare infruttuoso del termine assegnato all’amministrazione e con individuazione dei compiti necessari all’esecuzione del giudicato e della stessa pronuncia di ottemperanza.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e può essere stabilita in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto fino all’effettivo adempimento.
- La costituzione dell’amministrazione con un atto meramente formale, senza deduzione di elementi ostativi, non impedisce l’accoglimento della domanda di ottemperanza quando la mancata esecuzione del giudicato risulti non contestata.
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