Sentenza del 13/05/2016 n. 9868 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività, disposta dopo l'accertamento di sette mancate emissioni di scontrini fiscali in giorni diversi. Pur avendo definito con pagamento in misura ridotta le sanzioni pecuniarie relative alle violazioni, chiedeva l'annullamento della sospensione o, in subordine, un'ulteriore riduzione, sostenendo che il numero degli scontrini irregolari fosse marginale rispetto al totale e che la misura fosse sproporzionata. Deduceva la violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, comma 2, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla valutazione della gravità, perché mirava a sostituire la valutazione del giudice di merito con quella della contribuente, e infondata la censura sulla sproporzione. La reiterazione di sette violazioni integrava la fattispecie prevista dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997, che imponeva la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra tre giorni e un mese. La riduzione amministrativa da trenta giorni a cinque giorni lavorativi è stata considerata vicina al minimo edittale e adeguata alla modesta gravità del caso. Nessuna condanna alle spese, per mancata attività difensiva dell'Agenzia; dichiarati inoltre i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 3
Prevede la sanzione pecuniaria per la mancata emissione dello scontrino fiscale. Nel caso concreto la società aveva definito tale sanzione mediante pagamento in misura ridotta.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 12, comma 2
Qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.
La reiterazione di almeno quattro violazioni in giorni diversi nel quinquennio fa scattare la sanzione accessoria della sospensione. La norma prevede un intervallo temporale che consente di graduare la durata in relazione alla gravità della condotta.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 12, comma 2-bis
Richiamato quale base normativa della sanzione accessoria della sospensione dell'attività, unitamente al comma 2.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7
Invocato dalla contribuente con riguardo alla gravità e alla proporzionalità della sanzione; la Corte ha comunque ritenuto proporzionata la sospensione applicata.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16
Disciplina la definizione della sanzione mediante pagamento in misura ridotta; la definizione della sanzione pecuniaria non impedisce l'applicazione della distinta sanzione accessoria prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 471 del 1997.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Costituisce il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la legge collega automaticamente una sanzione accessoria al superamento di una soglia numerica di violazioni, il superamento della soglia rende legittima l'applicazione della misura, anche se le singole violazioni sono state già definite con pagamento in misura ridotta.
- La proporzionalità della sanzione deve essere valutata considerando la forbice prevista dalla legge e la durata concretamente applicata. Una sospensione prossima al minimo edittale può essere ritenuta proporzionata anche in presenza di una violazione complessivamente modesta.
- In Cassazione non è sufficiente proporre una diversa valutazione della gravità dei fatti: occorre dimostrare uno specifico errore di interpretazione o applicazione della norma, poiché la rivalutazione del merito è normalmente inammissibile.
- Il principio di proporzionalità, anche alla luce del diritto dell'Unione europea, non esclude che gli Stati adottino sanzioni dissuasive per garantire gli obblighi fiscali, purché la misura non ecceda quanto necessario e sia graduata in rapporto alla natura e alla gravità dell'infrazione.
- La riduzione della durata della sospensione in autotutela da parte dell'amministrazione può confermare l'adeguamento della misura ai criteri di gravità, ma non comporta necessariamente l'annullamento della sanzione quando il presupposto legale della reiterazione è accertato.
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