Sentenza n. 3740/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento/comunicazione di esclusione prot. DIP n. 0038762 del 7 agosto 2025 notificato a mezzo PEC in pari data, con il quale lo stesso è stato escluso dalla procedura comparativa bandita ai sensi dell’articolo 28, comma 1-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di 10 posti di dirigente di II fascia presenti nella dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri; - nonché, laddove occorra, della successiva nota prot. DIP n. 38980 dell’8 agosto 2025, con la quale l’Amministrazione resistente ha dato riscontro all’istanza di annullamento in autotutela, corredata da documenti dimostrativi, del provvedimento di esclusione, presentata dal ricorrente in pari data e acquisita al prot. DIP n. 38859 dell’8 agosto 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente, consequenziale e/o conseguente agli atti sopra indicati, ancorché non conosciuti; per la conseguente declaratoria di illegittimità del modus operandi della P.A. in relazione all’errata interpretazione, violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso quale lex specialis della procedura selettiva, in particolare, dei punti 4) e 5) dell’art. 2 dello stesso, nonché per eccesso di potere per travisamento dei fatti, per errore e difetto dei presupposti di fatto e di diritto con conseguente difetto di motivazione, illogicità, arbitrarietà e manifesta irrazionalità dell’azione amministrativa come si evince dal suindicato riscontro dell’08/08/2025 (prot. DIP. n. 38980) fornito dall’Amministrazione intimata all’istanza di annullamento in autotutela
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura comparativa per la copertura di dieci posti di dirigente di II fascia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché conferma dell'esclusione in sede di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura comparativa prevista dall'art. 28, comma 1-ter, del d.lgs. 165/2001, deducendo la violazione e falsa applicazione dei punti 4 e 5 dell'art. 2 del bando, quale lex specialis, nonché degli artt. 3, commi 2 e 3, del d.P.R. 487/1994, dell'art. 3 della l. 241/1990 e dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, favor partecipationis, clare loqui, tassatività delle cause di esclusione e autovincolo. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto dei presupposti, carenza istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà e manifesta irragionevolezza. L'Amministrazione aveva ritenuto non computabile, ai fini del requisito dei cinque anni di servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'area o categoria apicale, il periodo prestato dal candidato presso l'Ufficio del Sottosegretario di Stato, qualificato come ufficio di diretta collaborazione. Il ricorrente ha sostenuto che il punto 4 dell'art. 2 disciplinasse la posizione soggettiva attuale necessaria per partecipare alla procedura, mentre il punto 5 disciplinasse autonomamente l'esperienza quinquennale maturata nel tempo; quest'ultimo non escludeva espressamente il servizio presso gli uffici di diretta collaborazione e prevedeva una limitazione soltanto per il personale del ruolo della Protezione civile. È stata altresì proposta una domanda risarcitoria, formulata genericamente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti di esclusione. Ha ritenuto illegittima la motivazione secondo cui il servizio prestato presso un ufficio di diretta collaborazione non fosse computabile ai fini dell'anzianità quinquennale richiesta dal punto 5 dell'art. 2 del bando. Nell'interpretazione della lex specialis devono applicarsi il criterio letterale e quello sistematico, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c.; non è consentito integrare in via interpretativa il contenuto del bando introducendo significati impliciti o limitazioni non espresse. Il punto 4 dell'art. 2 riguarda la posizione attuale del candidato e stabilisce, tra l'altro, che non possono partecipare coloro che al momento rilevante prestino servizio presso strutture di diretta collaborazione. Il punto 5 riguarda invece il requisito esperienziale, ossia il servizio maturato nel corso del tempo, e non contiene alcuna analoga esclusione, salvo la specifica limitazione prevista per il personale del ruolo della Protezione civile. Pertanto, il servizio presso un ufficio di diretta collaborazione non può essere escluso dal computo dell'esperienza quinquennale in assenza di un'espressa previsione del bando. Il giudice ha precisato che resta riservata all'Amministrazione la verifica degli altri requisiti di ammissione. La domanda risarcitoria è stata respinta perché generica e perché il ricorrente, ammesso con riserva alle prove scritte, non risultava aver subito un pregiudizio diretto. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 28, comma 1-ter, d.lgs. 165/2001
Costituisce la base normativa della procedura comparativa per la copertura dei posti dirigenziali prevista dal bando.
art. 2, punti 4 e 5, del bando
Il punto 4 richiede di essere dipendente a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o in posizione di distacco funzionale, comando o fuori ruolo presso la Presidenza, con specifiche esclusioni; il punto 5 richiede almeno cinque anni di servizio presso la Presidenza nell'area o categoria apicale.
I due requisiti hanno oggetto distinto: il punto 4 riguarda la posizione attuale del candidato, mentre il punto 5 riguarda l'esperienza maturata nel tempo. L'esclusione del servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, prevista per la posizione attuale, non può essere estesa per via interpretativa al computo dell'esperienza quinquennale.
artt. 1362 e 1363 c.c.
Le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo il criterio letterale e quello sistematico, senza introdurre significati impliciti o limitazioni non espresse.
art. 3, d.P.R. 487/1994
È richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei requisiti di accesso alle procedure concorsuali, ma la decisione fonda principalmente l'accoglimento sull'interpretazione letterale e sistematica del bando.
art. 3, l. 241/1990
È richiamato con riguardo all'obbligo di motivazione; il giudice ha ritenuto illegittima la motivazione dell'esclusione perché fondata su un'interpretazione non consentita del bando.
art. 34 c.p.a.
Il giudice ha limitato l'esame alla motivazione effettivamente posta a fondamento dell'esclusione, per evitare di incorrere nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, le clausole del bando, quale lex specialis, devono essere interpretate secondo il loro significato letterale e secondo la connessione sistematica tra le disposizioni, senza integrazioni ermeneutiche che introducano limitazioni non espresse.
- Quando una clausola del bando prevede una causa di esclusione, essa non può essere estesa per analogia o mediante interpretazione integrativa a requisiti diversi da quello cui si riferisce espressamente.
- Un requisito relativo alla posizione soggettiva attuale del candidato e un requisito relativo all'esperienza professionale maturata nel tempo hanno oggetto autonomo e non possono essere automaticamente assimilati ai fini dell'esclusione o del computo dell'anzianità.
- In presenza di un dato testuale ambiguo o di più possibili interpretazioni di una clausola concorsuale, deve essere preferita l'interpretazione più favorevole alla partecipazione, in applicazione dei principi del favor partecipationis e del clare loqui, soprattutto quando la clausola può comportare l'esclusione del candidato.
- Se il bando intende escludere una determinata esperienza dal computo del requisito temporale, tale limitazione deve essere espressamente prevista; non è sufficiente desumerla da una diversa clausola concernente la posizione attuale del candidato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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