Sentenza n. 7169/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28.11.2022 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'igiene e della sanità e dell'assistenza sociale – Direzione Generale della Sanità avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'' art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - della nota della Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell'igiene e della sanità e dell'assistenza sociale – Direzione generale della sanità prot. n. 0027077 del 29 novembre 2022 (trasmessa via pec in pari data) avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Modalità di pagamento” con la quale è stata resa nota ad Abbott Medical Italia s.r.l. l'intervenuta adozione della determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28.11.2022 e comunicate le modalità per procedere al pagamento di quanto richiesto a titolo di payback; - del Decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”; - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: - l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; - l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018”; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la documentazione ostesa dalla Regione Sardegna a fronte dell'istanza di accesso, tra cui la nota denominata “Procedimento seguito a partire dai file excel aziendali” e le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Deliberazione di ripiano con le quali sono certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell'ARES – Azienda Regionale della Salute della Regione Sardegna n. 243 del 15.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'ARNAS – Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu n. 1331 del 15.11.2022, deliberazione del Direttore Generale dell'AOU – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari n. 1044 del 15.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'AOU – Azienda Ospedaliero- Universitaria di Cagliari n. 1020 del 15.11.2022).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali e ministeriali di riparto e richiesta del payback per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato la determinazione regionale di riparto degli oneri derivanti dal superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, la nota regionale recante le modalità di pagamento, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'intesa e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni, nonché gli ulteriori atti presupposti, istruttori e ricognitivi. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023, e di avere versato il 48% dell'importo originariamente addebitato, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso che potesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, perché tale effetto richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'adozione, da parte della competente Regione o Provincia autonoma, di un provvedimento di accertamento del pagamento, con comunicazione alla segreteria del TAR; nel fascicolo mancava tale provvedimento e la relativa comunicazione. Tuttavia, l'adesione alla procedura di riduzione e il dichiarato adempimento delle obbligazioni pecuniarie hanno evidenziato il venir meno dell'interesse della ricorrente alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa del sistema di tetti di spesa e di ripiano del superamento dei tetti regionali per l'acquisto di dispositivi medici.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. [...] L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite.
La cessazione della materia del contendere nei giudizi sul payback dei dispositivi medici richiede il concorso del pagamento tempestivo della quota ridotta e dell'accertamento regionale o provinciale del pagamento, seguito dalla comunicazione alla segreteria del TAR Lazio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
L'adesione alla procedura normativa di riduzione del payback e il dichiarato adempimento delle obbligazioni possono dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione, anche quando non siano integrati i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo al payback sui dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale richiede cumulativamente il pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'impresa e l'accertamento del pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma, con la comunicazione di tale accertamento alla segreteria del TAR Lazio.
- Quando la fattispecie speciale per la cessazione della materia del contendere non si perfeziona per la mancanza dell'accertamento regionale o della relativa comunicazione, l'adesione dell'impresa alla procedura di riduzione e il dichiarato adempimento delle obbligazioni possono comunque evidenziare, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse derivante da fatti o comportamenti univoci successivi alla proposizione del ricorso comporta l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., distinta dalla cessazione della materia del contendere prevista da una specifica disposizione normativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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