Sentenza n. 412/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - della "Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi (…)" -OMISSIS-, emessa ex art. 33 ("Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità") dal Comune di Orbassano in data -OMISSIS-e successivamente notificata, come meglio riportata e specificato nel ricorso; - della presupposta "Comunicazione avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i. per presunte violazioni alle norme in materia urbanistica (art 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) c/o immobile in via -OMISSIS- (omissis)", datata -OMISSIS- e successivamente notificata, come meglio riportata e specificato nel ricorso; - del connesso “Verbale prot. n. -OMISSIS-di Sopralluogo-OMISSIS- (omissis)” successivamente conosciuto dal ricorrente, come meglio riportato e specificato in prosieguo; - di ogni eventuale, ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, anche se al momento non conosciuto. In ogni caso, con condanna del Comune di Orbassano al pagamento (secondo i parametri del D.M. 10.3.14, n. 55) dei compensi professionali di lite, oltre spese generali (15%), Contributo Unificato versato, eventuali, ulteriori importi esenti IVA, accessori di legge ed eventuali ulteriori spese occorrende.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino relativa a interventi di ristrutturazione edilizia ritenuti eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva proposto domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino adottata dal Comune di Orbassano ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001, della comunicazione di avvio del procedimento e del verbale di sopralluogo. Dal testo della sentenza non emergono i motivi di illegittimità articolati nel ricorso. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo dato esecuzione all’ordinanza comunale e ottemperato a quanto disposto dal TAR in sede cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conformemente alla dichiarazione resa dal ricorrente. Il giudice ha richiamato il principio dispositivo in senso ampio del processo amministrativo: quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può esaminare il merito né procedere d’ufficio, ma deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità, salvo diverse richieste o repliche delle parti. Le spese della fase di merito sono state compensate, poiché il ricorrente aveva eseguito l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino e aveva adempiuto alla statuizione cautelare relativa alle spese legali. Restano ferme le spese già liquidate nella fase cautelare.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 380/2001
Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
La disposizione è indicata quale base normativa dell’ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino, ma il TAR non ne esamina il merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento processuale; dal testo non emerge una specifica applicazione decisoria della disposizione.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ritenuti sussistenti i presupposti per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina, in applicazione del principio dispositivo in senso ampio, la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso, purché non risultino repliche o diverse richieste delle altre parti.
- Il giudice amministrativo non può esaminare d’ufficio il merito di una controversia quando il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, dichiara di non avere più interesse alla decisione, né può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- La compensazione delle spese della fase di merito può essere disposta quando la sopravvenuta carenza di interesse deriva dall’esecuzione spontanea dell’atto impugnato e dall’adempimento di precedenti statuizioni cautelari, ferma restando la liquidazione delle spese già effettuata nella fase cautelare.
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