Cassazione Penale, Sentenza n. 28952/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per furto aggravato (artt.110, 624, 625 c.p.) con la doglianza principale che la sentenza di merito sarebbe carente nella motivazione circa l'identificazione dell'imputato come autore del furto: si censura l'uso di immagini di videosorveglianza che mostrerebbero il ricorrente con una borsa simile ma senza dettagli sufficienti, e si contesta la compatibilità temporale indicata dalla persona offesa. Secondo motivo: deduzione di travisamento della prova, esposta però in termini generici e senza specifiche indicazioni probatorie nuove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e sufficiente, richiamando la ripresa videoregistrata del ricorrente in prossimità del veicolo e successivamente con una borsa dello stesso colore, nonché la compatibilità degli orari. Il secondo motivo è stato ritenuto inedito e generico, privo di specifiche argomentazioni, e quindi inammissibile. Conseguenze: confermata l'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Usato per configurare il concorso di più persone nella commissione del reato (pluralità di soggetti cooperanti nella fattispecie).
Codice penale, art. 624
Furto: norma sostanziale che individua il reato contestato come base della condanna.
Codice penale, art. 625 comma 1, nn. 2 e 7
Aggravanti del furto richiamate nella contestazione e valutate nella ponderazione della pena.
Codice penale, art. 62 n. 4
Circostanza attenuante riconosciuta insieme alle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto tali circostanze equivalenti alle aggravanti e alla recidiva reiterata ai fini del calcolo della pena.
Codice procedura penale, art. 616
Norma che consente l'imposizione di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per disporre il versamento di euro 3.000.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 richiamata)
Principio interpretativo: in Cassazione non sono ammissibili censure che implichino una rivalutazione di merito del materiale probatorio; sono deducibili solo vizi di motivazione quali la sua mancata esposizione, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del fatto: i motivi che chiedono una diversa valutazione della prova sono generalmente inammissibili se non evidenziano un vizio formale o di logica della motivazione.
- Per ottenere l'accoglimento in Cassazione occorre dimostrare la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su punti essenziali; semplici richieste di diversa valutazione probatoria non sono sufficienti.
- Non possono essere introdotti nuovi motivi di doglianza in sede di legittimità se non adeguatamente motivati e coerenti con i limiti della cassazione; motivazioni generiche come il 'travisamento della prova' senza specifiche non saranno prese in considerazione.
- La prova video, se inserita in un quadro motivazionale logico che collega il contesto, gli orari e le dichiarazioni della persona offesa, può essere ritenuta idonea a sostenere la responsabilità anche in assenza di dettagli assoluti; la Corte è tenuta a spiegare le eventuali incertezze rilevate.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante selezionare e motivare con rigore i motivi portati in Cassazione.
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