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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14560/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva confermato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Brescia nei confronti di Domenico Uccelli per i delitti indicati negli artt. 582, 583 e 585 cod. pen., sulla base del principio che il fatto non costituisce reato (assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 3, c.p.p.). Il ricorrente contestava che la corte territoriale avesse errato nel ritenere sussistente anche il dubbio circa la causa di giustificazione (legittima difesa), nonostante a suo avviso mancassero prove sulla proporzione fra offesa e difesa e sulla tempestività della reazione, e denunciava inoltre che la corte aveva deciso senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale richiesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che le censure fossero riedizioni di valutazioni di merito non proponibili in sede di legittimità e che la motivazione della corte d'appello fosse coerente con quella del tribunale di primo grado, formando un unico corpo argomentativo. Ha confermato che, essendo stata prospettata la causa di giustificazione dall'imputato, la presenza di un dubbio (inteso come "insufficienza" o "contraddittorietà" della prova) giustifica l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 3, c.p.p.; ha ritenuto che la corte territoriale abbia valutato logicamente e compiutamente le prove e che il ricorrente non abbia dimostrato la necessità della rinnovazione istruttoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 530, comma 3, cod. proc. pen.

    Quando sussiste anche il semplice dubbio sulla esistenza di una causa di giustificazione il giudice pronuncia sentenza di assoluzione; il concetto di dubbio va riferito all'idea di "insufficienza" o "contraddittorietà" della prova ai sensi degli artt. 529, comma 2, e 530, comma 2, c.p.p.

  • art. 529, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferimento al parametro interpretativo del dubbio come insufficienza o contraddittorietà della prova utilizzato per valutare l'idoneità della prova a escludere la causa di giustificazione.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato unitamente all'art. 529, comma 2, per chiarire la nozione di dubbio/prova insufficiente che impone l'assoluzione quando sia dedotta una causa di giustificazione.

  • artt. 582, 583 e 585 cod. pen.

    Norme in relazione alle quali era imputato l'autore (reati contestati); il giudice di merito ha ritenuto che, alla luce del dubbio sulla legittima difesa, il fatto non costituisca reato e pertanto ha assolto l'imputato

Massime di principio

  • Se l'imputato invoca una causa di giustificazione (es. legittima difesa), la mera esistenza di un dubbio ragionevole sulla sussistenza di tale causa, inteso come insufficienza o contraddittorietà della prova, impone l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 3, c.p.p.
  • La Corte di Cassazione non è competente a rinnovare la libera valutazione dei fatti e delle prove operata dai giudici di merito: i motivi che si limitano a una diversa lettura dei dati fattuali sono inammissibili o manifestamente infondati.
  • Quando le motivazioni di primo e secondo grado sono coerenti e il giudice d'appello richiama e integra la motivazione del primo grado, le due decisioni formano un unico corpo argomentativo difficilmente sindacabile in cassazione sul piano di merito.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello ha carattere eccezionale: per ottenere l'ammissione il richiedente deve dimostrare l'oggettiva necessità della nuova assunzione di prova e come questa avrebbe potuto eliminare le incertezze decisive; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Per impugnare con successo un'assoluzione fondata sul dubbio di causa di giustificazione è necessario allegare vizi giuridici o carenze logiche/motivazionali manifeste nella decisione di merito, non semplicemente proporre una diversa ricostruzione fattuale.
  • Dal punto di vista probatorio, se l'imputato prospetta una giustificazione, lo standard richiesto per scongiurare l'assoluzione è che l'accusa fornisca prove sufficienti a escludere quella giustificazione; in sua assenza o con prove contraddittorie prevale l'assoluzione.

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