Sentenza del 23/01/2020 n. 1476 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasceva da una cartella di pagamento che rettificava l'aliquota IRAP per il 2006 dall'originario 4,25% a 4,40% richiamando la L.R. Toscana n.43/2002. La contribuente impugnava sia il metodo (contestando l'applicabilità della procedura di rettifica automatizzata prevista dal D.P.R. n.600/1973, art.36‑bis) sia il merito (contestando la fondatezza della ripresa a tassazione in base alla successione di norme regionali e statali). In appello la CTR aveva confermato l'applicazione dell'aliquota regionale (4,40%) ma aveva disapplicato le sanzioni ritenendole non dovute per oggettiva incertezza normativa. L'Erario proponeva ricorso principale avverso la disapplicazione delle sanzioni; la contribuente aveva proposto controricorso e ricorso incidentale con più censure (procedurali e di merito).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Erario sia il ricorso incidentale della contribuente. In particolare la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della procedura automatizzata di rettifica (D.P.R. 600/1973, art.36‑bis) quando la rettifica si fonda sui dati della dichiarazione o sugli archivi dell'Amministrazione, e ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aliquota regionale del 4,40% per il 2006 (entro il limite del 4,75%). Quanto alle sanzioni, la Corte ha confermato il principio secondo cui il giudice tributario può esentare dall'irrogazione delle sanzioni in presenza di oggettiva incertezza normativa, purché tale incertezza sia allegata dal contribuente; nel caso concreto la decisione di merito (disapplicazione delle sanzioni) è stata ritenuta non censurabile e quindi mantenuta. Le spese del grado di legittimità sono compensate fra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973
La Corte conferma che la rettifica automatizzata in sede di controllo cartolare può essere adottata quando l'atto derivi dai dati forniti dal contribuente o dagli archivi dell'anagrafe tributaria; in tali casi la motivazione della cartella può limitarsi al richiamo alla dichiarazione
D.Lgs. n. 446/1997
art. 25, art. 16, art. 45
Norme richiamate nell'ambito della disciplina IRAP e delle sanzioni; la Corte si è pronunciata in raccordo con la giurisprudenza che definisce i limiti e criteri di applicazione dell'IRAP e delle relative sanzioni
L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamate in relazione all'obbligo di motivazione degli atti e alla valutazione dell'errore sulla norma; la Corte ricorda che il giudice non è tenuto a rilevare d'ufficio l'esimente per incertezza normativa e che l'onere di allegazione spetta al contribuente
D.P.R. n. 602/1973
Richiamato in connessione con le regole procedurali di notifica e motivazione degli atti esattoriali; integrato con il principio sulla motivazione nelle rettifiche cartolari
D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato in tema di disciplina del processo tributario e del potere motivazionale del giudice
D.Lgs. n. 472/1997
Norma in tema di responsabilità e sanzioni tributarie utilizzata nel quadro delle censure sulle sanzioni
L. n. 289/2000
Richiamata fra le norme rilevanti per la ricostruzione normativa dell'IRAP nel periodo considerato
L.R. Toscana n. 43/2002
La Regione aveva fissato l'aliquota IRAP al 4,40% per il 2006; la Corte ha confermato la validità della disposizione regionale nella misura in cui l'aliquota resta entro il limite massimo (giurisprudenzialmente individuato al 4,75%)
Massime di principio
- La rettifica automatizzata (D.P.R. 600/1973, art.36‑bis) è legittima quando deriva dai dati contenuti nella dichiarazione o negli archivi fiscali; in tali casi la motivazione può essere il mero richiamo alla dichiarazione stessa.
- Una legge regionale può disciplinare l'aliquota IRAP purché rispetti i limiti stabiliti dalla normativa statale (per il 2006 la giurisprudenza ha considerato legittime aliquote regionali entro il limite del 4,75%).
- Le sanzioni tributarie possono essere escluse dal giudice per errore sulla norma quando sussista un'obiettiva incertezza normativa generata da pluralità/confusione di disposizioni; l'onere di allegazione di tale incertezza grava sul contribuente.
- Il giudice tributario non è obbligato a rilevare d'ufficio l'esimente per incertezza normativa; è invece possibile che il giudice, applicando il principio iure novit curia, valuti questioni normative anche se non formulate con precisione dalle parti, purché risultino individuabili.
- La compensazione delle spese processuali può essere disposta quando la soccombenza sia reciproca o le decisioni favoreggino in parte entrambe le parti.
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