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Ordinanza

Ordinanza n. 403/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto K10/-OMISSIS- del 20.10.2025, notificato il 22.10.2025, con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di conferimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 l. n. 91/1992 nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto.

Giustizia amministrativa202515753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conferimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 l. n. 91/1992

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale notificato il 22 ottobre 2025, con il quale è stata respinta l'istanza di conferimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, nonché l'annullamento degli atti connessi, consequenziali e presupposti. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti né le censure articolate nel ricorso.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha definito la domanda cautelare mediante una pronuncia espressa di accoglimento o rigetto del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ha ritenuto che lo stato dei ruoli consentisse di fissare agevolmente una ravvicinata trattazione nel merito e, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha soddisfatto le esigenze cautelari della ricorrente fissando l'udienza pubblica del 15 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 9 l. n. 91/1992

    Costituisce la base normativa dell'istanza di conferimento della cittadinanza italiana, il cui diniego è stato impugnato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice, quando lo stato del ruolo lo permette, di fissare la sollecita definizione del giudizio nel merito, ritenendo così soddisfatte le esigenze cautelari senza adottare una specifica misura sospensiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando lo stato dei ruoli consente una ravvicinata trattazione nel merito, il giudice amministrativo può soddisfare le esigenze cautelari mediante la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre una distinta sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
  • La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce la controversia e non comporta, di per sé, una pronuncia espressa sulla fondatezza della domanda cautelare o sui singoli motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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