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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36398/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Il condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una condomina per il pagamento della quota di spese sostenute per la ristrutturazione e il ricondizionamento della facciata del fabbricato. L'opposizione proposta dalla condomina era stata rigettata in primo grado; in appello la decisione era stata solo parzialmente riformata, con revoca del decreto ingiuntivo ma conferma dell'obbligo di pagamento di una somma rideterminata e condanna alle spese. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1123 c.c. e di norme costituzionali/processuali, sostenendo che il credito inglobasse anche quote ordinarie senza una delibera di riparto e che la Corte territoriale avesse omesso di valutare istanze istruttorie su fatture, pagamenti e contabilità; 2) violazione dell'art. 1123 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 96 c.p.c., lamentando l'assenza di un piano di riparto, la mancata corretta applicazione delle tabelle millesimali, la distinzione tra parti comuni e proprietà esclusive e la pretesa lite temeraria del condominio; 3) violazione degli artt. 1123-1136 c.c. per errore di calcolo e mancata detrazione di un acconto già versato, oltre a contestazioni sulla delibera relativa ai compensi del direttore dei lavori e dello studio tecnico; 4) irragionevolezza della condanna alle spese di merito, assumendo una erronea ripartizione in relazione alla parziale soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate tutte le censure, osservando in sintesi che: la pretesa del condominio verso i singoli condomini per le spese delle parti comuni sorge anche in base alla sola approvazione dell'intervento, senza necessità di un piano di riparto, che ha funzione meramente dichiarativa; l'assenza del riparto incide solo sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo; le doglianze sulle tabelle millesimali, sulla distinzione tra spese comuni ed esclusive, sui pagamenti e sull'acconto versato miravano a una rivalutazione del merito o erano formulate in modo non specifico; l'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può riguardare il mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato; la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non è configurabile in caso di soccombenza prevalente del ricorrente; la liquidazione delle spese di merito per parziale soccombenza era corretta e insindacabile. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1123 c.c.

    L'obbligo del condomino di contribuire alle spese per le parti comuni sussiste quando l'intervento sia stato approvato dall'assemblea; il riparto ha funzione dichiarativa e non costitutiva del credito.

  • art. 63 disp. att. c.c.

    La mancanza del piano di riparto preclude solo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, non la debenza del contributo.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sul preteso mancato rilievo della non contestazione è inammissibile se pretende una nuova valutazione del merito e non individua correttamente il vizio denunciato.

  • art. 96 c.p.c.

    Non è configurabile responsabilità aggravata quando la parte che la invoca sia risultata sostanzialmente soccombente.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La liquidazione delle spese in base alla parziale soccombenza è corretta se adeguatamente motivata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sul giusto processo, ma senza incidenza decisiva sulla soluzione adottata.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di contraddittorio, senza che la Corte ravvisi violazioni utili ad accogliere il ricorso.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito; per il vizio motivazionale occorre indicare un fatto storico decisivo omesso, non meri elementi istruttori.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    I motivi devono essere specifici e riferiti alla ratio decidendi; non è ammissibile una censura che non si confronti con la decisione impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Per il vizio di omesso esame occorre indicare con precisione il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento processuale della discussione e la decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Insieme all'art. 366, impone la puntuale allegazione degli elementi necessari a sostenere il vizio dedotto.

  • art. 287 ss. c.p.c.

    Gli errori di calcolo o di quantificazione non si fanno valere in cassazione come violazioni di legge, ma con il procedimento di correzione della sentenza presso il giudice che l'ha pronunciata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo; l'omissione di singoli elementi probatori non integra di per sé il vizio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nei rapporti condominiali, l'approvazione assembleare dell'intervento sulle parti comuni integra il presupposto dell'obbligo contributivo dei singoli condomini; la successiva ripartizione delle spese ha natura meramente dichiarativa e serve a quantificare il dovuto, non a crearne il titolo.
  • L'assenza di un piano di riparto o di una specifica delibera di ripartizione non elimina il credito del condominio, ma può incidere solo sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino soltanto a una diversa lettura delle prove o a una ricostruzione alternativa dei fatti; il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo non esaminato, non la mera critica al mancato apprezzamento di singoli documenti o risultanze istruttorie.
  • La non contestazione ex art. 115 c.p.c. non consente di convertire in cassazione un dissenso sulla valutazione delle prove in un vizio di violazione di legge.
  • La responsabilità aggravata per lite temeraria non è configurabile quando la parte che la invoca risulti a sua volta sostanzialmente soccombente.
  • Le contestazioni su errori di conteggio o di quantificazione economica vanno fatte valere con gli strumenti processuali di correzione del provvedimento, non come autonoma violazione di legge in cassazione.
  • La condanna alle spese in caso di parziale soccombenza è legittima se sorretta da motivazione congrua ed è normalmente sottratta al sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiTitolo esecutivoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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