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Ordinanza

Ordinanza n. 1654/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di verifica della sussistenza della quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, unitamente al preavviso di rigetto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno. Il diniego è motivato dall’amministrazione con la mancata produzione del modello UNILAV relativo al rapporto di lavoro stagionale, della proposta di contratto di soggiorno con indicazione della retribuzione mensile, di un titolo valido relativo all’immobile presso il quale il cittadino straniero risultava ospitato e dell’indicazione della durata dell’ospitalità nella comunicazione di ospitalità. Il ricorrente ha inoltre impugnato il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e gli atti istruttori connessi. Il TAR, senza definire il merito della controversia né la domanda cautelare, ha ritenuto necessario verificare quale documentazione fosse stata trasmessa dal ricorrente all’amministrazione in riscontro al preavviso di rigetto o comunque prima dell’adozione del diniego.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico del ricorrente, ordinandogli di depositare entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza copia in formato originale .eml della ricevuta di consegna della PEC contenente la documentazione trasmessa all’amministrazione in riscontro al preavviso di rigetto o comunque prima della notifica del provvedimento impugnato. L’acquisizione è stata ritenuta necessaria per decidere la controversia e la domanda cautelare, in relazione alla documentazione effettivamente prodotta nel procedimento. La prosecuzione del giudizio cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 novembre 2026. Il giudice non si è pronunciato sulla legittimità del diniego, sul fumus boni iuris, sul periculum in mora o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è richiamato quale atto adottato nell’ambito del procedimento amministrativo; l’ordinanza dispone l’acquisizione della documentazione trasmessa dal ricorrente in riscontro a tale preavviso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende dalla verifica della documentazione effettivamente trasmessa dal privato all’amministrazione prima dell’adozione del provvedimento impugnato, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio a carico della parte, imponendo il deposito della comunicazione PEC in formato originale e completo degli allegati.
  • La documentazione trasmessa dal privato in riscontro al preavviso di rigetto può assumere rilievo decisivo per valutare la legittimità del successivo diniego e deve quindi essere acquisita agli atti quando la sua effettiva produzione o il suo contenuto siano controversi o non adeguatamente documentati.
  • Un’ordinanza istruttoria che dispone il deposito di documenti e rinvia la prosecuzione della fase cautelare non definisce la legittimità del provvedimento impugnato e non comporta, da sola, una valutazione conclusiva su fumus boni iuris e periculum in mora.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

Testo integrale

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