Cassazione Penale, Sentenza n. 37079/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riformato la sentenza di primo grado confermando la pronunzia agli effetti civili e liquidando una provvisionale di 1.000 euro a favore della parte civile. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) censura costituzionale sulla norma di cui all'art. 578 cod. proc. pen. (sostenendo che la dichiarazione di illegittimità travolgerebbe la decisione resa ai soli effetti civili); (2) vizi di motivazione per mancata valutazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra cui che l'imputato era capo scorta in servizio e la persona offesa sarebbe apparsa pericolosa); (3) omessa ed errata valutazione degli elementi a fondamento della statuizione di risarcimento e doglianza circa il rigetto della sospensione dell'esecuzione della provvisionale per assenza di prova del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la questione è stata superata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 0182/2021, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 578 c.p.p. e ha interpretato la norma nel senso che, dopo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice dell'impugnazione può procedere all'accertamento civilistico dell'illecito, con diverso regime probatorio ('più probabile che non') rispetto alla responsabilità penale, senza ledere la presunzione di innocenza. Il secondo e terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili come tentativo di sindacare in sede di legittimità la valutazione del merito e l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito, senza illogicità manifesta. Quanto alla provvisionale, la Corte ha richiamato la distinzione tra art. 540/1 c.p.p. (provvisoria esecutività su richiesta quando ricorrono giustificati motivi) e art. 540/2 c.p.p. (efficacia immediata per la provvisionale), ribadendo che la determinazione dell'ammontare della provvisionale è rimessa alla discrezionalità del giudice e non richiede motivazione analitica. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
art. 578 cod. proc. pen.
La Corte Costituzionale ha ritenuto la norma conforme e l'ha interpretata come autorizzazione per il giudice dell'impugnazione a pronunciarsi sugli effetti civili (accertamento dell'illecito civile) dopo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, con distinto regime probatorio rispetto alla responsabilità penale
art. 540 cod. proc. pen.
art. 540, commi 1 e 2 c.p.p.
Distinzione tra comma 1 (condanna al risarcimento dichiarata provvisoriamente esecutiva su richiesta della parte civile quando ricorrono giustificati motivi) e comma 2 (la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva per legge); la quantificazione della provvisionale è rimessa alla discrezionalità del giudice
art. 573 cod. proc. pen.
Applicazione delle regole processuali e probatorie del processo penale anche nell'accertamento civilistico svolto dinanzi al giudice penale
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
art. 603, comma 3-bis c.p.p.
Possibilità di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice dell'appello per decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili ove ne ricorrano i presupposti
art. 185 cod. pen.
Riferimento alla coincidenza, in talune ipotesi, tra illecito civile e fattispecie penale come fonte del danno risarcibile
Sentenza Corte Costituzionale n. 0182 del 2021
Corte Costituzionale, sent. n. 0182/2021
Dichiarata non fondate le questioni di legittimità su art. 578 c.p.p.; precisato il bilanciamento fra tutela della presunzione di innocenza e diritto della vittima al risarcimento, e chiarito il diverso standard probatorio per l'accertamento civilistico
art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
art. 83, comma 12-ter, d.l. 17/03/2020, n. 18, conv. L. 24/04/2020, n. 27
Norma citata in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero generale presso la Corte di cassazione
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), art. 6 par. 2
Riferimento alla tutela della presunzione di innocenza evocata nella questione di legittimità che però la Corte Costituzionale ha ritenuto compatibile con l'art. 578 c.p.p. così interpretato
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione, il giudice dell'impugnazione può comunque decidere sugli effetti civili: l'accertamento è civilistico e si basa sul criterio della probabilità prevalente (più probabile che non), non sull'alto grado di probabilità richiesto per la responsabilità penale
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale sopravvenuta può superare un motivo di ricorso, e la mancata pronuncia favorevole rende il motivo improcedibile; controllare sempre la giurisprudenza costituzionale intervenuta prima di proporre il ricorso
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione libera del merito e delle prove: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura ex post degli elementi di fatto sono inammissibili salvo illogicità o manifesta contraddittorietà della motivazione di merito
- La provvisionale disposta in sede penale ha natura meramente delibativa; la sua quantificazione è rimessa al giudice del merito e non richiede motivazione analitica; la sospensione della provvisionale è disciplinata distintamente e raramente concedibile se la norma dispone esecutività immediata
- Quando si prospetta una questione costituzionale come ragione di annullamento, è essenziale verificare e indicare con precisione lo stato della giurisprudenza costituzionale e comunitaria pertinente, poiché pronunce successive possono rendere inammissibile il ricorso
- Nei procedimenti in cui è coinvolta una parte civile, il bilanciamento tra presunzione di innocenza e diritto al risarcimento della vittima è un principio consolidato: l'accertamento civile può procedere senza riaprire la questione di responsabilità penale
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