Cassazione Penale, Ordinanza n. 23430/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su una censura di violazione di legge non dedotta con l'appello e dunque preclusa in cassazione. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando profili di esenzione da colpa.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un solo motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. con cui lamentava che il giudice di merito avesse erroneamente riconosciuto l'aggravante del nesso teleologico ex art. 61 n. 2 c.p., ritenendo che il delitto contestato al capo D fosse stato commesso al fine di commettere i reati indicati ai capi B) e C). La Corte di cassazione ha però rilevato che tale doglianza non era stata proposta nei motivi di appello e costituiva quindi motivo nuovo e inammissibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
consente di dedurre in cassazione violazioni di legge, ma la censura non può essere introdotta per la prima volta se non è stata oggetto di gravame di appello.
art. 606, comma 3, c.p.p.
è richiamato per escludere la proposizione in cassazione di violazioni di legge non dedotte nei motivi di appello.
art. 609, comma 2, c.p.p.
impedisce di devolvere in cassazione questioni nuove non già devolute al giudice di appello.
art. 61 n. 2 c.p.
disciplina l'aggravante del nesso teleologico, contestata dal ricorrente per la sua applicazione al caso concreto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni di violazione di legge che non abbiano formato oggetto dei motivi di appello, poiché si tratterebbe di motivi nuovi preclusi dall'assetto devolutivo del giudizio.
- La preclusione ai motivi nuovi opera anche quando la censura sia formalmente qualificata come violazione di legge ex art. 606 c.p.p., se il punto non è stato previamente devoluto al giudice di merito.
- Fa eccezione solo l'ipotesi in cui la questione sia introdotta come diretta replica a argomenti nuovi e decisivi sviluppati 'a sorpresa' dal giudice di appello; in mancanza di tale situazione, il motivo resta inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso per motivo nuovo comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di esimenti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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