Sentenza n. 2845/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza dell’11 giugno 2026 di accesso alla cartella clinica relativa al ricovero della madre, deceduta presso il Policlinico
Esito
Favorevole al ricorrente (familiare della paziente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego formatosi sulla domanda di visione ed estrazione di copia della cartella clinica della madre, ricoverata il 23 maggio 2026 e deceduta il giorno successivo alle ore 00.53 nel reparto di chirurgia di urgenza. Ha riferito di avere ricevuto il 3 giugno 2026 soltanto un certificato medico contenente dati parzialmente erronei e di non avere ottenuto ulteriore documentazione né un preavviso di rigetto. Con un unico motivo ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e degli artt. 24 e 113 Cost., sostenendo la sussistenza del proprio interesse all’accesso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente fosse stato adeguatamente rappresentato e che giustificasse l’ostensione della documentazione, non ricompresa tra quelle sottratte all’accesso dall’art. 24 della l. 241/1990. Ha inoltre rilevato che, quando i documenti siano individuati almeno per categoria e rientrino ordinariamente nell’archivio dell’ente, spetta all’amministrazione dichiarare e assumersi la responsabilità della loro mancata detenzione o custodia; l’Azienda non aveva reso alcuna dichiarazione in tal senso. Ha quindi ordinato di consentire visione ed estrazione di copia della cartella clinica, ove esistente, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a. L’Azienda è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
L’art. 22, c. 2, L. 241/1990, definisce l’accesso quale principio generale dell’attività amministrativa.
L’accesso è un principio generale dell’attività amministrativa; la legittimazione richiede un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento richiesto e riferito a una situazione giuridicamente tutelata.
art. 24 l. 241/1990
Si tratta di un interesse che giustifica l’ostensione della documentazione de qua, che non rientra tra quella sottratta all’accesso dall’art. 24, l. n. 241/1990.
L’accesso è consentito quando l’interesse qualificato del richiedente è comprovato e i documenti richiesti non ricadono tra quelli sottratti all’accesso.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto, con conseguente obbligo a carico dell’Azienda Ospedaliera di consentire la visione e l’estrazione di copia dell’anzidetta documentazione, ove esistente, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza (art. 116, c. 4, c.p.a.).
Nel giudizio in materia di accesso, l’accoglimento comporta l’ordine all’amministrazione di consentire l’ostensione entro il termine fissato dal giudice; in questo caso il termine è di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Massime di principio
- La legittimazione all’accesso documentale sussiste quando il richiedente rappresenti un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti, purché questi non rientrino tra quelli sottratti all’accesso.
- Quando i documenti sono individuati puntualmente, anche per categoria, e rientrano ordinariamente nel patrimonio archivistico dell’amministrazione, spetta a quest’ultima dichiarare e assumersi la responsabilità della loro eventuale mancata detenzione o custodia; in assenza di tale dichiarazione, l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di ostensione sulla base della sola mancata produzione dei documenti.
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