Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/03/2016 n. 5840 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE - Arricchimento senza causa - Indennizzo ex art. 2041 c.c. idoneo a determinare l'eliminazione delle passività - Criteri d'imputazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la tassazione, per l'anno d'imposta 1998, di una somma riconosciuta alla società nell'ambito di un'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., relativa ad attività svolte dopo la scadenza di un contratto con la pubblica amministrazione. La società sosteneva che l'importo dovesse essere qualificato come rimanenza, oppure imputato agli esercizi precedenti, e contestava inoltre la motivazione dell'avviso, la validità della delega alla sottoscrizione, la deducibilità ai fini IRAP e la detrazione dell'IVA. L'Agenzia sosteneva invece che l'importo costituisse una sopravvenienza attiva da tassare nell'esercizio 1998, quando il provvedimento giudiziario ne aveva determinato con certezza l'esistenza e l'ammontare.

La decisione

La Corte ha stabilito che l'indennizzo per arricchimento senza causa non è un risarcimento né una rimanenza, poiché riguarda attività già concluse e svolte in assenza di un vincolo contrattuale. Quando determina il venir meno di passività precedentemente iscritte o dedotte, esso costituisce una sopravvenienza attiva. La relativa imputazione per competenza va effettuata nell'esercizio in cui il provvedimento giudiziario ne accerta definitivamente l'esistenza e ne determina l'importo, nella fattispecie il 1998. È stato inoltre riconosciuto che l'indennizzo concorre alla base imponibile IRAP come altro ricavo o provento. La detrazione dell'IVA versata su operazioni non imponibili o escluse è stata negata. Tuttavia, la sentenza è stata cassata con rinvio perché occorreva verificare se la tassazione integrale nel 1998 avesse determinato una doppia imposizione, essendo la società tenuta a dimostrare l'eventuale già tassazione di importi corrispondenti negli esercizi precedenti.

Norme richiamate

  • Art. 2041 c.c.

    Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

    L'indennizzo da arricchimento senza causa ha natura distinta dal risarcimento del danno: presuppone uno spostamento patrimoniale privo di giusta causa, ma non necessariamente illecito, ed è limitato all'arricchimento della controparte e al depauperamento dell'altra parte.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55, comma 1, nel testo vigente all'epoca

    L'indennizzo costituisce sopravvenienza attiva quando rappresenta nuova ricchezza derivante dal venir meno di passività precedentemente iscritte o di costi, perdite od oneri già dedotti.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 60, commi 1 e 2, nel testo vigente all'epoca

    Le rimanenze riguardano opere, forniture e servizi di durata ultrannuale oggetto di un contratto e progressivamente eseguiti. Non si applicano a un indennizzo riconosciuto giudizialmente per attività svolte dopo la scadenza contrattuale e senza un vincolo obbligatorio.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 1, nel testo vigente all'epoca

    I ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

    Il componente positivo deve essere imputato all'esercizio in cui diventano certe la sua esistenza e la sua quantificazione obiettiva. Per l'indennizzo ex art. 2041 c.c., tali requisiti si verificano con l'accertamento giudiziale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

    L'atto richiamato per relationem non deve essere nuovamente allegato quando il contribuente ne abbia già avuto conoscenza legale, come nel caso della consegna del processo verbale di constatazione al liquidatore.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L'obbligo di allegazione degli atti richiamati non opera in modo formalistico quando il contribuente ne abbia già avuto integrale e legale conoscenza.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 4 e 5, e art. 2425 c.c.

    L'indennizzo rientra nel valore della produzione netta ai fini IRAP, in quanto classificabile tra gli altri ricavi e proventi di cui alla voce A5 del conto economico.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8-bis e 19

    Non è detraibile l'IVA indicata e versata indebitamente su operazioni non imponibili o escluse dall'imposta, poiché il diritto di detrazione presuppone che l'operazione sia effettivamente soggetta a IVA.

Massime di principio

  • Un importo riconosciuto giudizialmente per arricchimento senza causa non è automaticamente un risarcimento: occorre verificare la causa concreta dell'attribuzione e il limite dell'arricchimento della controparte.
  • L'indennizzo ex art. 2041 c.c. non può essere trattato come rimanenza se riguarda attività già concluse, svolte dopo la scadenza del contratto o in assenza di un rapporto contrattuale valido.
  • Ai fini del principio di competenza, quando l'esistenza o l'importo del credito dipendono dall'accertamento giudiziale, la tassazione avviene nell'esercizio in cui viene emesso il provvedimento che rende il componente certo e obiettivamente determinabile.
  • La qualificazione come sopravvenienza attiva richiede di verificare se l'importo elimini passività o compensi costi, perdite od oneri già contabilizzati o dedotti.
  • Anche se il componente è imponibile nell'esercizio della decisione giudiziaria, deve essere esclusa una doppia imposizione: il contribuente deve documentare gli importi già inclusi nel reddito di esercizi precedenti.
  • Ai fini IRAP, gli indennizzi collegati all'attività d'impresa possono concorrere al valore della produzione netta se contabilmente riconducibili agli altri ricavi e proventi.
  • L'IVA esposta in fattura non è automaticamente detraibile: se l'operazione è non imponibile o esclusa, l'imposta indebitamente addebitata non attribuisce, di regola, il diritto alla detrazione.
  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è normalmente sufficiente quando l'atto richiamato è già stato notificato o consegnato legalmente al contribuente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.