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Ordinanza

Ordinanza n. 1177/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.S.T. Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO n. 62, del 6 febbraio 2025, pubblicata sull'Albo Pretorio informatico aziendale dal 6 febbraio 2025 per quindici giorni consecutivi, avente ad oggetto: «esito di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa Ortopedia – Traumatologia II – CTO e determinazioni conseguenti», con la quale è stato, tra l'altro, deliberato di prendere atto del verbale redatto il 4 febbraio 2025 dalla Commissione esaminatrice della selezione di cui all'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa Ortopedia – Traumatologia II – CTO, di approvare la relativa graduatoria di merito, di conferire l'incarico di direzione della struttura complessa al Dott. Emilio Luigi Mazza, primo classificato, con effetto dal 10 febbraio 2025, per cinque anni e, comunque, fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge, di dare atto che l'onere derivante dal provvedimento è registrato nei bilanci degli esercizi dal 2025 al 2030, di trasmettere il provvedimento agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti, di dare atto che il provvedimento, non soggetto a controllo preventivo, è immediatamente esecutivo e di disporne la pubblicazione; - della graduatoria finale; - della Relazione sintetica della Commissione di valutazione; - della definizione dei criteri di attribuzione punteggi; - del verbale del 4 febbraio 2025 della Commissione di valutazione e dei relativi allegati; - della convocazione al colloquio; - della Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.S.T. Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO n. 590, del 29 novembre 2024, avente ad oggetto: «avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa Ortopedia – Traumatologia II - CTO – presa d'atto delle candidature pervenute e nomina della Commissione esaminatrice»; - di ogni altro atto presupposto, collegato o comunque connesso e/o consequenziale alla delibera n. 62, del 6 febbraio 2025, e ai citati atti della procedura, ancorché non conosciuto, eventualmente adottato dagli organi dell'Azienda sanitaria Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO; B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28\04\2025, per l’annullamento degli stessi atti già gravati col ricorso principale.

Giustizia amministrativa202501173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di approvazione della graduatoria e conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa al candidato primo classificato, unitamente agli atti della procedura selettiva

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione dell’ASST con cui è stata approvata la graduatoria della selezione per titoli e colloquio e conferito l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Ortopedia-Traumatologia II – CTO al candidato primo classificato, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusi la graduatoria, la relazione della commissione, i criteri di attribuzione dei punteggi, il verbale di valutazione, la convocazione al colloquio e la deliberazione di nomina della commissione. Il testo non riporta il dettaglio delle singole censure di legittimità dedotte. Dopo il passaggio in decisione, il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3868/2026 e dell’ordinanza n. 4235/2026, entrambe relative al conferimento di incarichi di direzione di strutture sanitarie complesse disciplinati dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né esaminato i motivi di annullamento. Ha riservato la decisione e, ritenendo che la questione della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione fosse emersa dopo il passaggio in decisione, ha disposto il pieno contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Ha assegnato a tutte le parti un termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, per depositare memorie sulla possibile appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. La decisione finale è stata quindi rinviata.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso

    La disposizione è richiamata nel principio enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui il conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non avviene tramite pubblico concorso.

  • art. 20, legge 5 agosto 2022, n. 118

    La novella ha modificato l’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992; secondo il principio richiamato dal TAR, anche dopo tale modifica l’incarico non è conferito mediante pubblico concorso.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    L’esclusione della natura concorsuale dell’incarico impedisce l’applicazione della deroga alla giurisdizione ordinaria prevista per le controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    ove “la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie”

    Quando una questione rilevabile d’ufficio emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice deve riservare la decisione e assicurare il contraddittorio assegnando alle parti un termine per memorie.

  • art. 363-bis c.p.c.

    È richiamato quale disposizione in base alla quale il TAR Liguria aveva disposto il rinvio pregiudiziale deciso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3868/2026.

Massime di principio

  • Il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, anche nella formulazione modificata dalla legge n. 118/2022, non avviene mediante pubblico concorso.
  • Per le controversie relative al conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa non trova applicazione la deroga alla giurisdizione ordinaria prevista dall’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 per le controversie concernenti le procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici.
  • Se, dopo il passaggio della causa in decisione, emerge d’ufficio una questione potenzialmente decisiva, il giudice deve riservare la decisione e sottoporla al contraddittorio delle parti mediante ordinanza, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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