Ordinanza n. 14110/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di riconoscimento di un titolo o abilitazione conseguita all’estero, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 18 giugno 2025, nonché la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e gli atti presupposti e conseguenti, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Dal testo non risultano esposti gli specifici motivi di illegittimità dedotti. Il TAR rileva che la giurisprudenza del Consiglio di Stato appare orientata ad accogliere ricorsi analoghi quando sia provato, anche postumamente, il conseguimento dell’Adeverinta ministeriale o certificazione finale di valore, successiva al Nivel e indicante la materia per la quale il richiedente è abilitato all’estero.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né la domanda cautelare né il merito, riservando ogni valutazione sui profili processuali e sostanziali. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente, invitandola a depositare l’Adeverinta ministeriale o certificazione finale di valore menzionata in motivazione. Il deposito deve essere effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. È stata fissata una nuova udienza pubblica per il 23 marzo 2027. Nessuna statuizione sulle spese risulta adottata.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
La disposizione è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi impugnata; il TAR non ne valuta ancora la legittimità.
art. 64, comma 4, c.p.a.
la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
Il TAR avverte che l’inosservanza dell’incombente istruttorio potrà essere valutata secondo la disciplina processuale sull’assolvimento degli oneri istruttori.
Massime di principio
- Quando la decisione su una controversia relativa al riconoscimento di un titolo o di un’abilitazione conseguita all’estero dipende dalla prova dell’abilitazione effettivamente conseguita nello Stato estero, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire la certificazione ministeriale finale pertinente, anche quando tale documento sia formato o prodotto successivamente all’adozione del provvedimento impugnato.
- La produzione postuma della certificazione finale di valore o dell’Adeverinta ministeriale, se successiva al Nivel e indicativa della materia per la quale il richiedente è abilitato all’estero, può assumere rilievo nelle controversie sul rigetto dell’istanza di riconoscimento; la sua rilevanza concreta deve tuttavia essere valutata nel merito dopo l’acquisizione documentale.
- Prima di decidere il merito, il giudice amministrativo può richiedere alla parte il deposito di documenti indispensabili per verificare i presupposti sostanziali della domanda, riservando ogni valutazione sui profili di rito e di merito all’esito dell’istruttoria.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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