Cassazione Penale, Sentenza n. 18820/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, su appello del Pubblico Ministero, aveva applicato ad Antonello Vecchi la misura cautelare del divieto di avvicinamento per il delitto di atti persecutori in danno di Lucia Miriello. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; 2) illogicità e apparente motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari (richiamando anche l'art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.) e l'asserita inidoneità/inefficacia della misura adottata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata conteneva una motivazione generica e apodittica: affermava "accertati" appostamenti, foto scattate, denunce e un alterco con presunte conseguenze sulla salute della vittima, senza specificare le condotte attribuite all'indagato, senza esplicitare quali elementi del fascicolo avessero formato il convincimento e senza indicare i soggetti escussi. Analogamente la valutazione del pericolo di reiterazione è risultata priva di adeguata argomentazione. Per tali carenze la Corte ha disposto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Usato per richiamare l'appello proposto dal Pubblico Ministero alla Corte territoriale che ha riformato la decisione di primo grado
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma che ha autorizzato la presentazione della requisitoria scritta dal Sostituto Procuratore generale in Cassazione; richiamata per giustificare la requisitoria scritta del P.G.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i limiti entro cui sono stati esaminati i motivi di cassazione (ossia analisi nei limiti consentiti dalle disposizioni transitorie)
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Citato dalla difesa in relazione ai presupposti delle esigenze cautelari (in particolare la valutazione della loro sussistenza e proporzionalità); la Corte ha ritenuto però superfluo esprimersi ulteriormente dopo aver annullato l'ordinanza per carenza motivazionale
Massime di principio
- La motivazione di un provvedimento cautelare deve descrivere in modo concreto e specifico le condotte contestate, anche in sede gravemente indiziaria: affermazioni generiche o il semplice rinvio agli "atti" non sono sufficienti.
- Per ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza il giudice deve indicare gli elementi probatori rilevanti e spiegare in che modo essi sostengono l'accusa, anche se l'apprezzamento resta in termini di gravità indiziaria.
- La sussistenza del pericolo di reiterazione richiede argomentazioni circostanziate: non è sufficiente richiamare abitudini o formulare giudizi di probabilità senza riferimenti a fatti concreti.
- Il giudice del riesame deve considerare e confrontare esplicitamente le eccezioni e le memorie difensive; la mancata considerazione può integrare vizio motivazionale.
- L'assenza di specificazione dei soggetti escussi, delle fonti di prova e dei passaggi argomentativi principali può portare all'annullamento del provvedimento per vizio di motivazione e al rinvio per nuovo esame.
- Nella valutazione della misura cautelare va sempre considerata la proporzionalità e l'efficacia della misura rispetto al pericolo accertato: la difesa può richiamare l'art. 292 c.p.p. per criticare la sussistenza delle esigenze cautelari.
- In casi analoghi la parte che chiede la revoca o la nullità della misura dovrà puntare sull'insufficienza della motivazione e sulla mancanza di collegamento logico tra i fatti accertati e gli elementi costitutivi del reato.
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