Sentenza n. 1171/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento dell’ordinanza comunale n. 8 del 6.2.2025, notificata in data 8.2.2025, con la quale veniva contestato il montaggio di alcuni manufatti pertinenziali (in plastica e ferro) posti all’esterno della Stazione di servizio carburanti ed annesso bar (“-OMISSIS-’”) ed, al contempo, intimato il ripristino delle aree; unitamente ad ogni altro atto, preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque, lesivo, ivi compreso – ove e per quanto occorrer possa- il verbale di sopralluogo della Polizia municipale prot. n. 1897 del 5.2.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione e ripristino relativa a quattro gazebi/pergolati con tende e a un container metallico destinato alla preparazione di prodotti da forno
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore attività)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che, a seguito di sopralluogo della Polizia municipale, aveva contestato la presenza all'esterno della stazione di servizio e del bar di quattro gazebi con pedana, tende e struttura metallica, non ancorati al suolo, nonché di un container metallico collegato all'attività di somministrazione e utilizzato per la manipolazione, preparazione e somministrazione di prodotti da forno. Quanto ai gazebi, il ricorrente aveva presentato una CIL, qualificando gli interventi come installazione temporanea di tende avvolgenti aperte sui quattro lati, giustificata da esigenze igienico-sanitarie e di migliore fruizione degli spazi esterni; il Comune li aveva tuttavia ritenuti privi di titolo edilizio e paesaggistico, anche perché non rimossi entro il termine di 180 giorni indicato nella CIL. Il container era stato invece considerato privo di titolo abilitativo. Sono state dedotte censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio il container è stato rimosso e il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione su tale parte. Per la struttura residua, il ricorrente ha inoltre richiamato il dissequestro disposto dalla Procura all'esito di una CTU, che l'aveva qualificata come intervento di edilizia libera.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso parzialmente improcedibile limitatamente al manufatto metallico rimosso, poiché il ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio su tale parte. Ha invece accolto il ricorso quanto alla struttura costituita dal pergolato con tende, aperto su tutti i lati e non infisso al suolo. Il giudice ha ritenuto che tale opera rientri nell'attività edilizia libera, rilevando anche che l'amministrazione non aveva contestato la qualificazione dell'intervento quando era stata presentata la CIL. Sotto il profilo paesaggistico, la struttura è stata ricondotta alla voce A17 dell'Allegato A del d.P.R. n. 31/2017, che esclude dall'autorizzazione paesaggistica le installazioni esterne a corredo di attività economiche, costituite da elementi facilmente amovibili e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo. Il TAR ha inoltre valorizzato il successivo dissequestro della struttura disposto dalla Procura sulla base di una CTU. Ne è conseguito l'annullamento parziale dell'ordinanza impugnata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Allegato A, voce A17, d.P.R. 31/2017
installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo
Le installazioni esterne leggere e facilmente amovibili, poste a corredo di attività economiche e prive di strutture stabilmente ancorate al suolo, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica.
d.P.R. 31/2017
Il regime di esenzione dall'autorizzazione paesaggistica previsto dall'Allegato A, voce A17, è stato applicato a un pergolato con tende aperto su tutti i lati e non infisso al suolo.
Massime di principio
- Un pergolato con tende aperto su tutti i lati, privo di ancoraggio stabile al suolo e costituito da elementi facilmente amovibili, può rientrare nell'attività edilizia libera, in ragione delle sue caratteristiche strutturali e funzionali.
- Le installazioni esterne leggere poste a corredo di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, quali tende, pedane e strutture di copertura facilmente amovibili, prive di parti in muratura o di ancoraggio stabile al suolo, rientrano nella voce A17 dell'Allegato A del d.P.R. n. 31/2017 e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica.
- La rimozione del manufatto oggetto di impugnazione e la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determinano l'improcedibilità del ricorso limitatamente a tale parte.
- La presentazione di una CIL senza contestazioni dell'amministrazione sulla qualificazione dell'opera costituisce un elemento valutabile nel successivo giudizio sulla legittimità dell'ordinanza repressiva, senza impedire tuttavia al giudice di verificare autonomamente la natura dell'intervento.
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