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Sentenza

Sentenza del 25/03/2015 n. 5967 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2001, con cui erano stati richiesti versamenti periodici IVA omessi o tardivi, oltre a interessi e sanzioni. La società contestava, tra l’altro, la mancata comunicazione dell’esito del controllo automatizzato, l’applicabilità del condono previsto dall’art. 9-bis della legge n. 289/2002, l’imputazione di versamenti asseritamente eccedenti, la responsabilità di un dipendente infedele e la misura delle sanzioni. L’Agenzia contestava invece la riduzione delle sanzioni operata dalla CTR.

La decisione

La Corte ha riunito i procedimenti, respinto il ricorso principale della società, dichiarando infondati alcuni motivi e inammissibili gli altri. Ha escluso l’efficacia del giudicato esterno invocato dalla società, ha ritenuto legittima la cartella anche senza la preventiva comunicazione di irregolarità e ha escluso l’applicabilità del condono IVA ex art. 9-bis della legge n. 289/2002, in contrasto con la normativa unionale sull’IVA. Ha inoltre ritenuto non provata la responsabilità esclusiva del dipendente infedele. È stato accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia: la sanzione per omesso versamento IVA prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 è pari al 30% dell’importo non versato e non è riducibile discrezionalmente al di sotto di tale misura. La sentenza è stata cassata limitatamente a questo punto e la controversia è stata decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della società. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 13.000 euro; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis

    La comunicazione dell’esito della liquidazione non è prevista a pena di nullità della cartella.

    La mancata comunicazione di irregolarità prima della cartella non determina automaticamente l’illegittimità della riscossione, poiché tale comunicazione ha principalmente una funzione informativa e di regolarizzazione preventiva.

  • Legge n. 212/2000, art. 6

    Non è stata ritenuta applicabile per invalidare la cartella in assenza della comunicazione dell’esito del controllo automatizzato.

  • Legge n. 289/2002, art. 9-bis

    La norma sul condono dei ritardati o omessi versamenti non può essere applicata all’IVA, poiché incompatibile con gli obblighi derivanti dalla disciplina unionale sull’IVA.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13, comma 1

    Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti [...] è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

    La sanzione per omesso o tardivo versamento è fissata nella misura del 30% dell’importo non versato e non costituisce una sanzione liberamente riducibile dal giudice al di sotto di tale misura.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 3

    La società non ha dimostrato in modo sufficiente che le violazioni fossero esclusivamente imputabili al dipendente infedele; pertanto non è stata riconosciuta l’esimente invocata.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Le censure per omessa pronuncia devono indicare chiaramente le domande non esaminate; doglianze generiche o quesiti astratti sono inammissibili.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati con specificità, mediante quesiti o motivi di sintesi riferiti concretamente alla controversia; la loro mancanza comporta l’inammissibilità.

  • Codice civile, art. 2033

    La domanda di restituzione per indebito pagamento richiede la prova concreta dei versamenti eccedenti e della loro riferibilità alla pretesa tributaria oggetto del giudizio; una prospettazione generica non è sufficiente.

Massime di principio

  • La cartella derivante da controllo automatizzato può essere valida anche se non è stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità, salvo specifiche disposizioni che prevedano espressamente la nullità o una concreta lesione del diritto di difesa.
  • I condoni nazionali non possono essere applicati all’IVA quando risultano incompatibili con la normativa dell’Unione europea e con l’obbligo di riscossione effettiva dell’imposta.
  • Nel ricorso per cassazione le doglianze devono essere specifiche, autosufficienti e riferite a fatti decisivi: quesiti astratti, generici o privi della trascrizione degli atti rilevanti sono normalmente dichiarati inammissibili.
  • La responsabilità di un dipendente infedele non esclude automaticamente sanzioni e imposta a carico della società: occorre dimostrare in modo concreto l’effettiva estraneità dell’impresa e la ricorrenza dei presupposti dell’esimente.
  • Per gli omessi o tardivi versamenti IVA, la sanzione ordinaria prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 è pari al 30% dell’importo non versato; il giudice non può ridurla discrezionalmente al di sotto della misura stabilita dalla legge.
  • Un giudicato esterno produce effetti solo quando vi sia effettiva identità di parti, oggetto e causa petendi; decisioni riguardanti tributi o domande differenti non si estendono automaticamente alla controversia successiva.

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