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Sentenza

Sentenza n. 329/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, n. 1498/2024 del 18 marzo 2024

Giustizia amministrativa202502059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1498/2024, ritualmente notificata il 19 marzo 2024 e passata in giudicato il 18 febbraio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per complessivi euro 1.500,00 oltre accessori. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare né provare l'avvenuto adempimento o una valida giustificazione dell'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo giudiziale, rituale notificazione, passaggio in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 e mancata esecuzione da parte del Ministero. Il Collegio ha applicato il principio dell'art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi intende farli valere. Poiché la ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza, spettava al Ministero dimostrare l'inefficacia del titolo o l'estinzione del diritto, onere rimasto inadempiuto. Il Ministero è stato quindi ordinato a eseguire integralmente il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Al commissario ad acta non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, oltre che derivando la necessità dell'intervento dall'inadempimento ministeriale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato del giudice del lavoro.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È indicato quale fondamento del giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme al giudicato e alla mancata esecuzione, presupposto per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.

    Provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza, spetta all'Amministrazione dimostrare l'adempimento, l'inefficacia del titolo o l'estinzione del diritto; la mancata prova impedisce di superare la domanda di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato, la prova della notificazione del titolo, del passaggio in giudicato e del decorso del termine previsto per l'adempimento consente di dimostrare il fatto costitutivo del diritto all'esecuzione.
  • Una volta provato dal ricorrente il mancato adempimento di un giudicato, grava sull'Amministrazione che vi si opponga l'onere di provare l'adempimento, l'inefficacia del titolo o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato.
  • La mera costituzione dell'Amministrazione nel giudizio di ottemperanza, senza deduzione dell'avvenuto adempimento né produzione di una valida giustificazione dell'inadempimento, non è idonea a superare la domanda del ricorrente.
  • Accertata l'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inutile decorso del termine.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'Amministrazione inadempiente, l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo al riconoscimento di un compenso autonomo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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