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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19521/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, perché il motivo era manifestamente infondato e comunque nuovo rispetto al giudizio di appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 26/11/2024. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione della condotta come rapina impropria consumata anziché tentata. Secondo la difesa, nel caso concreto non sarebbe stata ravvisabile la sottrazione dei beni, poiché la merce sarebbe rimasta continuamente sotto il controllo della vigilanza, con conseguente insussistenza dell'elemento consumativo del reato. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché i giudici di merito avevano correttamente qualificato i fatti, applicando il principio per cui, ai fini della consumazione della rapina impropria, non occorre che l'agente consegua il possesso autonomo della cosa mobile altrui, essendo sufficiente la sottrazione; il controllo del personale di vigilanza può incidere solo sull'eventuale successiva acquisizione della disponibilità autonoma del bene. La Corte ha inoltre osservato che la doglianza non risultava proposta in appello.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Per la rapina impropria consumata è sufficiente la sottrazione della cosa mobile altrui; non è necessario il conseguimento del possesso autonomo del bene. La condotta rimane consumata anche se la vigilanza abbia impedito la piena disponibilità materiale del bene.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della consumazione della rapina impropria non è richiesto che l'agente ottenga il possesso pieno e autonomo della cosa sottratta: è sufficiente che la sottrazione sia stata compiuta.
  • Il controllo del personale di vigilanza sulla cosa sottratta non esclude la consumazione del reato, potendo incidere solo sull'eventuale successiva disponibilità autonoma del bene.
  • Integra il tentativo di rapina impropria la sola ipotesi in cui, dopo atti idonei alla sottrazione non portati a compimento per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, questi usi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.
  • In cassazione è inammissibile la censura manifestamente infondata e, inoltre, non dedotta nei gradi di merito quando la questione non sia stata proposta in appello.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

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