Cassazione Civile, Ordinanza n. 27521/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro dirigenziale di una dirigente già in servizio presso l'ex INPDAP e poi transitata nell'INPS per effetto della soppressione/incorporazione dell'ente. La lavoratrice aveva ottenuto un incarico dirigenziale presso la sede di Reggio Emilia per tre anni, ma l'incarico le era stato revocato anticipatamente e sostituito con l'assegnazione alla sede di Piacenza, da lei ritenuta di livello inferiore, con asserita riduzione qualitativa e quantitativa delle funzioni e peggioramento retributivo. Inoltre le erano state contestate due infrazioni disciplinari: una aveva portato a sanzione pecuniaria, l'altra a sospensione dal servizio e dallo stipendio per tre giorni, poi rideterminata dal giudice di merito in sanzione pecuniaria. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della revoca dell'incarico e della nuova assegnazione, il risarcimento dei danni, l'indennità di trasferta e la declaratoria di illegittimità delle sanzioni disciplinari con restituzione delle somme trattenute. In cassazione ha proposto sette motivi: con i primi quattro ha censurato la revoca dell'incarico e il preteso demansionamento, sostenendo che il riassetto organizzativo dell'INPS non fosse ancora legittimamente operabile prima dei decreti ministeriali attuativi previsti dalla disciplina speciale sulla soppressione dell'INPDAP; con il quinto e il sesto ha contestato la legittimità delle sanzioni disciplinari, deducendo l'applicazione di regolamenti/codici non più vigenti, l'assenza di data certa dell'avvio del procedimento, la violazione del principio di immutabilità della contestazione e l'illegittimità della rideterminazione della sanzione; con il settimo ha censurato la statuizione che aveva escluso il diritto all'indennità di trasferta per difetto di specifica domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo errata la motivazione della Corte d'appello sulla legittimità della revoca anticipata dell'incarico e della successiva riassegnazione. Ha affermato che, nella disciplina dell'art. 21 del D.L. n. 201/2011, il trasferimento delle risorse degli enti soppressi e il conseguente riassetto organizzativo-funzionale dell'INPS erano subordinati all'emanazione dei decreti ministeriali previsti dal comma 2; fino ad allora le strutture degli enti soppressi continuavano a operare e il riassetto non poteva essere attuato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo e rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti; i motivi quinto, sesto e settimo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e per tentativo di sollecitare una rivalutazione del merito. Il ricorso incidentale dell'INPS è stato rigettato, perché la Corte ha ritenuto corretta la rideterminazione giudiziale della sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001, secondo il principio per cui il giudice del lavoro può rimodulare la sanzione se sproporzionata.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente e dalla Corte d'appello in tema di durata e revoca degli incarichi dirigenziali; la Cassazione non decide su questo profilo in astratto, ma considera decisiva la disciplina speciale di cui all'art. 21 del D.L. n. 201/2011 per il periodo di transizione degli enti soppressi.
art. 21 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato come norma sul riassetto organizzativo e funzionale del pubblico impiego dirigenziale; nel testo però la questione centrale è l'art. 21 del D.L. n. 201/2011, non questa disposizione.
art. 21 D.L. n. 201/2011
Il trasferimento delle risorse degli enti soppressi e il conseguente riassetto organizzativo-funzionale dell'INPS sono subordinati all'emanazione dei decreti ministeriali previsti dal comma 2; fino a quel momento le strutture degli enti soppressi continuano a svolgere le attività istituzionali.
art. 1, comma 18, D.L. n. 138/2011
La Corte d'appello lo aveva ritenuto prevalente; la Cassazione censura questa affermazione perché non considera la specialità e la sequenza temporale imposta dall'art. 21 del D.L. n. 201/2011.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Invocati dalla ricorrente per dedurre violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella revoca/assegnazione; il tema resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 2103 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il demansionamento conseguente alla nuova assegnazione; motivo assorbito.
art. 22 e seg. l. n. 241/1990
Richiamata dalla ricorrente nel contestare le sanzioni disciplinari e gli atti del procedimento; motivo dichiarato inammissibile.
art. 7 l. n. 300/1970
Richiamato come parametro della contestazione disciplinare e del principio di specificità; motivo dichiarato inammissibile.
d.P.R. n. 62/2013
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il precedente codice di comportamento fosse abrogato; motivo dichiarato inammissibile.
art. 17, comma 3, d.P.R. n. 62/2013
Richiamato dalla ricorrente nel contestare la sanzione disciplinare; motivo dichiarato inammissibile.
art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001
Il giudice ordinario, nelle controversie sul pubblico impiego contrattualizzato, ha il potere-dovere di rimodulare la sanzione disciplinare quando la ritenga non proporzionata alla gravità del fatto, anche d'ufficio.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetta di specificità e mira in sostanza a una rivalutazione del merito.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso incidentale.
Massime di principio
- Nei rapporti di pubblico impiego derivanti dall'incorporazione o soppressione di enti pubblici, il riassetto organizzativo dell'ente incorporante non può essere anticipato rispetto al momento in cui la legge speciale lo consente espressamente: se la norma transitoria subordina il trasferimento delle risorse e il riassetto a decreti ministeriali attuativi, l'ente non può operare un riassetto complessivo prima di tali decreti.
- Quando la disciplina speciale dettata per la transizione di enti soppressi prevede che le strutture originarie continuino ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi, la revoca o ricollocazione dell'incarico dirigenziale deve essere valutata alla luce di quel vincolo temporale, non potendo essere giustificata da un generico richiamo a esigenze organizzative o a una sperimentazione del nuovo modello.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto veste di violazione di legge o omesso esame, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito o dei fatti storici già esaminati dal giudice di appello, in difetto del requisito di specificità dell'art. 366 c.p.c.
- In materia di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice ordinario può rideterminare la sanzione quando la ritenga sproporzionata rispetto al fatto accertato; tale potere-dovere opera secondo la disciplina vigente al momento in cui il potere viene esercitato, non rilevando la data dell'illecito.
- La mancata specifica formulazione della domanda in appello o in primo grado può determinare l'accoglimento del gravame della controparte su quel punto, se la pretesa non risulta ritualmente introdotta nel thema decidendum.
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