Sentenza n. 11722/2026 - Roma, Sezione 1B
AVVERSO e per L'ANNULLAMENTO: - del Decreto nr. -OMISSIS-del 4.07.2022 – Pos. -OMISSIS- (notificato al ricorrente il 18.7.2022) del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II reparto – 5^ Divisione – 3^ Sezione nella parte in cui ha ritenuto le patologie sofferte dal ricorrente “Linfoma non Hodgkin” e “Meningioma” non dipendenti da causa di servizio, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere nr. -OMISSIS- del 16.12.2021 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale si è ritenuto che le infermità sofferte dal ricorrente non possono riconoscersi dipendente da fatti di servizio, il parere nr. -OMISSIS- del 12.05.2022 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale, a seguito di riesame, si è ritenuto che le infermità sofferte dal ricorrente non possono riconoscersi dipendente da fatti di servizio; - del Decreto nr. -OMISSIS-del 4.7.2022 – Pos. -OMISSIS- (notificato al ricorrente il 18.7.2022) del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II reparto – 5^ Divisione – 3^ Sezione nella parte in cui pur riconoscendo la dipendenza da causa di servizio per l'infermità “Infrazione claveare sinistra” ha respinto l'istanza di equo indennizzo a causa della mancata ascrivibilità a categoria della predetta infermità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero della Difesa che ha negato la dipendenza da causa di servizio del linfoma non Hodgkin e del meningioma, nonché distinto decreto che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di un'infrazione claveare ma negato l'equo indennizzo per mancata ascrivibilità a categoria
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due distinti decreti ministeriali. Il primo negava la dipendenza da causa di servizio del linfoma non Hodgkin e del meningioma, sulla base di pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Il ricorrente deduceva eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, insufficienza e apoditticità della motivazione, nonché violazione della disciplina relativa ai rischi tipizzati. In particolare, lamentava che l'Amministrazione non avesse considerato il servizio prestato in Kosovo e Iraq, l'esposizione non protetta a uranio impoverito, metalli pesanti e nanoparticelle derivanti da bombardamenti, l'esposizione al radon e la presenza di bioaccumuli di metalli nell'organismo, invocando anche un criterio presuntivo di probabilità eziologica tra tali esposizioni e le patologie tumorali. Quanto al secondo decreto, relativo all'infrazione claveare sinistra, il ricorso non conteneva censure specifiche. In corso di giudizio il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione su tale seconda impugnazione, ma la dichiarazione non è stata ritenuta una valida rinuncia formale per mancanza di procura speciale e di tempestiva notificazione alle parti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto inammissibile la domanda diretta contro il decreto relativo all'infrazione claveare sinistra, poiché il ricorso non formulava alcuna censura nei suoi confronti; tale carenza rendeva la domanda inammissibile ab origine. Ha invece accolto l'impugnazione del decreto concernente il linfoma non Hodgkin e il meningioma. I pareri del Comitato di Verifica sono stati ritenuti carenti perché fondati su considerazioni generiche circa il ruolo di fattori ambientali e individuali e sull'assenza, nei precedenti di servizio, di fattori specifici potenzialmente idonei a causare neoplasie, senza un adeguato approfondimento dell'attività svolta dal militare in teatri operativi balcanici e mediorientali caratterizzati da possibili contaminazioni da uranio impoverito e metalli pesanti. Richiamando il principio affermato dall'Adunanza Plenaria n. 15 del 2025, il TAR ha ritenuto sufficiente che il militare dimostri l'espletamento di missioni in teatri connotati dalla presenza di uranio impoverito o altri metalli pesanti, la successiva insorgenza di una patologia tumorale o ematologica e la non esclusione, da parte della letteratura scientifica, di un'associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi presenti. Spetta quindi all'Amministrazione fornire elementi concreti a sostegno di una specifica genesi extra-lavorativa. Il decreto e gli atti presupposti sono stati annullati, con obbligo dell'Amministrazione di riesaminare la domanda previo nuovo parere del Comitato di Verifica. I Ministeri sono stati condannati in solido alle spese processuali, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 37/2009
Il ricorrente ne ha invocato la violazione con riferimento alla disciplina della dipendenza da causa di servizio e dei rischi connessi all'attività del personale militare; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
D.P.R. n. 90/2010
Il ricorrente ne ha invocato la violazione; la sentenza non individua una specifica disposizione né ne sviluppa l'interpretazione.
D.P.R. n. 40/2012
Il ricorrente ne ha invocato la violazione con riferimento al rischio tipizzato; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali o ematologiche contratte da militari impiegati all'estero, è sufficiente che l'interessato dimostri lo svolgimento di missioni in teatri operativi caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito o altri metalli pesanti, la successiva insorgenza della patologia e il fatto che la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un'associazione tra la patologia e i fattori di rischio ambientali o lavorativi presenti in quei teatri.
- Una volta dimostrati l'esposizione qualificata e il successivo insorgere della patologia, spetta all'Amministrazione fornire concreti elementi idonei a comprovare una specifica genesi extra-lavorativa della malattia, quale la riconducibilità a fattori personali o ambientali estranei al servizio.
- Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non è adeguatamente motivato quando si limita a richiamare genericamente il possibile ruolo di fattori ambientali o individuali e l'assenza di fattori specifici nei precedenti di servizio, senza esaminare concretamente l'attività svolta dal militare in teatri operativi potenzialmente contaminati e le specifiche esposizioni dedotte.
- La domanda di annullamento di un provvedimento è inammissibile quando il ricorso non contiene alcuna censura specificamente riferibile a quel provvedimento, anche se esso è stato formalmente impugnato insieme ad altro atto.
- La dichiarazione di rinuncia parziale contenuta in una memoria non produce gli effetti propri della rinuncia al ricorso se manca dei requisiti formali della procura speciale e della tempestiva notificazione alle altre parti; essa può tuttavia comprovare il sopravvenuto disinteresse alla decisione sulla relativa domanda.
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