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Sentenza

Sentenza del 26/07/2022 n. 23379 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il rimborso del 90% dell'IRPEF versata negli anni 1990-1992 in base alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17. La CTP di Catania in primo grado aveva accolto il ricorso disponendo il rimborso; l'Ufficio aveva impugnato ma l'appello è stato dichiarato inammissibile per tardività e la sentenza di primo grado è divenuta definitiva. L'Amministrazione non ha eseguito il rimborso e, in sede di giudizio di ottemperanza, ha eccepito che l'agevolazione poteva eccedere la soglia de minimis (Decisione Commissione UE) e quindi non essere erogabile. La CTP adita per l'ottemperanza ha rigettato la richiesta del contribuente ritenendo non provati i requisiti soggettivi/oggettivi de minimis e ritenendo insufficienti le autocertificazioni prodotte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione del contribuente in parte: ha cassato la sentenza della CTP di ottemperanza e ha rinviato alla stessa Commissione tributaria provinciale, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati in motivazione. La Corte ha affermato che il giudice dell'ottemperanza ha il potere/dovere di verificare la compatibilità del rimborso con il diritto dell'Unione (in particolare con la regola de minimis e con la decisione della Commissione, nonché con l'ingiunzione di sospensione del 17/10/2012), ma ha censurato la CTP per non aver compiutamente verificato i requisiti oggettivi (aggregazione degli aiuti nel triennio, autocertificazioni complete e riferite ai periodi richiesti). Di conseguenza la causa è rinviata perché il giudice di merito esegua gli accertamenti necessari (richieda le autocertificazioni integrali, valuti l'ammontare complessivo degli aiuti de minimis nel triennio, e verifichi disponibilità dei fondi e procedure contabili ove necessario).

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17

    richiamata come titolo normativo che legittima la richiesta di rimborso per le agevolazioni connesse al sisma Sicilia 1990

    fonte normativa che prevedeva l'agevolazione; la Corte ricorda che l'applicazione di tale norma va valutata alla luce del diritto UE sugli aiuti di Stato

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70 (commi rilevanti)

    disciplinante il giudizio di ottemperanza davanti alle commissioni tributarie

    il giudice dell'ottemperanza ha natura attuativa e il potere/dovere di precisare e verificare il contenuto del giudicato, compiendo gli accertamenti necessari per delimitare gli obblighi da eseguire, inclusa la verifica della compatibilità con il diritto dell'Unione

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis)

    regola de minimis per la compatibilità degli aiuti di importo modesto

    stabilisce la soglia e la necessità di considerare l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti nel triennio; il giudice deve verificare che l'aiuto individuale rientri nella soglia

  • Decisione della Commissione Europea C(2012)7128 (17/10/2012)

    avvio della procedura e ingiunzione di sospensione degli aiuti previsti dalla L. n. 289/2002

    l'ingiunzione di sospensione obbliga gli Stati membri e gli organi giurisdizionali a astenersi dall'erogazione di aiuti fino alla decisione finale; le autorità nazionali e i giudici devono conformarsi

  • Decisione della Commissione Europea C(2015) 5549 final (14/08/2015)

    decisione finale che dichiara l'incompatibilità con il mercato interno degli aiuti connessi alla L. n. 289/2002

    dichiara l'incompatibilità e l'annullamento dei pagamenti; la Corte ricorda che anche la precedente sospensione incide sulle somme non ancora versate

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 107 e 108

    disciplinano la materia degli aiuti di Stato e il controllo della Commissione

    principi UE sugli aiuti di Stato sovraordinati al diritto nazionale e rilevanti per la verifica della compatibilità dell'agevolazione

  • Codice di procedura civile: artt. 112, 115, 324, 327, 360 (cd. rimandi procedurali)

    richiamati in relazione ai vizi di motivazione, mezzi di impugnazione e formazione del giudicato

    usati per analizzare limiti delle censure in ottemperanza e per stabilire che il giudicato si forma con il decorso dei termini di impugnazione; le impugnazioni tardive non impediscono il giudicato se dichiarate inammissibili

  • L. n. 190/2014, art.1, comma 665; D.L. n. 91/2017, art.16‑octies; D.L. n. 162/2019, art.29

    richiamate in relazione alla disciplina dei fondi stanziati per rimborsi in materia di calamità

    il giudice dell'ottemperanza deve accertare la disponibilità degli stanziamenti; in caso di incapienza può attivare procedure contabili specifiche e nominare commissario ad acta per dare esecuzione

Massime di principio

  • Il giudice dell'ottemperanza ha il potere/dovere di verificare la compatibilità di un rimborso con il diritto dell'Unione (in particolare con la disciplina degli aiuti di Stato) anche quando il giudicato è precedente a una decisione UE, specie se era stata già avviata la procedura e disposta la sospensione.
  • L'ingiunzione di sospensione della Commissione (procedura C(2012)7128) vincola gli organi nazionali: non si possono disporre pagamenti o atti esecutivi prima della verifica di compatibilità con il diritto UE.
  • La regola de minimis richiede la verifica dell'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti dal beneficiario nel triennio pertinente: il giudice deve esigere autocertificazioni complete e verificabili che coprano l'intero periodo rilevante (anno di riferimento e i due precedenti).
  • Le autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive) devono essere complete e specifiche; se incomplete o insufficienti il giudice può chiedere integrazioni documentali prima di disporre l'ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza non può creare nuovi diritti oltre quelli riconosciuti dal giudicato, ma può precisarne il contenuto e verificare condizioni e presupposti che rendono esigibile il rimborso (ad es. compatibilità UE, disponibilità dei fondi).
  • Se i fondi per il rimborso non sono disponibili, il giudice deve accertarne la mancanza e può attivare le procedure contabili/istituzionali previste (anche commissario ad acta o ordine di pagamento in conto sospeso) per assicurare l'esecuzione del giudicato.
  • In caso di conflitto tra un giudicato nazionale e obblighi derivanti da atti dell'Unione (sospensione o decisione di incompatibilità), il principio di effettività richiede che il giudice nazionale adotti misure compatibili con il diritto UE, anche quando ciò comporti un ulteriore accertamento in sede di ottemperanza.

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