Cassazione Penale, Sentenza n. 33108/2024 del 26/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta l'11 ottobre 2023 per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) e reati connessi. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) carenza o apparente carenza di motivazione (art.125 c.3 c.p.p.); 2) omesso esame da parte del Tribunale delle deduzioni difensive depositate il 2 novembre 2023 (art.309 c.6 c.p.p.); 3) inesistenza della struttura associativa e insufficienza degli elementi probatori a sostenere l'art.74 DPR 309/1990 (violazione artt.74 e 273 c.p.p.); 4) erronea qualificazione del ruolo apicale attribuito al ricorrente, senza riscontri adeguati (valutazione delle intercettazioni e concretezza dei fatti); 5) carenza di motivazione circa l'esigenza cautelare e mancata adeguata motivazione sulla idoneità della custodia in carcere (artt.274, 275 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che l'ordinanza impugnata contiene pur se sintetica, una motivazione sufficiente circa l'esistenza dell'associazione, considerato che le doglianze difensive miravano essenzialmente alla partecipazione personale del ricorrente più che all'esistenza dell'associazione stessa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: l'omessa valutazione di uno scritto difensivo richiede che in sede di impugnazione si specifichino i punti non esaminati e la loro decisività, cosa non fatta. I terzo e quarto motivi sono in sostanza contestazioni di merito su valutazioni fattuali (valenza delle intercettazioni, durata dell'attività associativa, ruolo apicale) non sindacabili in questa sede di legittimità; peraltro la Corte ha ritenuto che, nella fase cautelare, gli elementi organizzativi e personali evidenziati erano sintomatici e sufficienti. Quanto al quinto motivo, la Corte ha richiamato la "doppia presunzione" che opera quando si applica l'art.74 DPR 309/1990 (sussistenza delle esigenze cautelari e idoneità della custodia), concludendo che la motivazione in ordine all'adeguatezza della misura è adeguata. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art.616 c.p.p., e il provvedimento non comporta remissione in libertà; deve essere data notizia alle autorità ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 74
Applicata per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, in fase cautelare, elementi quali la struttura organizzata, la pluralità di ruoli, frequenza dei contatti e linguaggio comune giustificano la sussistenza dell'associazione
Codice di procedura penale, art. 125
Richiamato in tema di nullità per assenza o apparenza della motivazione; la Corte ha affermato che la motivazione può essere sintetica se focalizzazioni difensive riguardano altri profili e che la motivazione presente è comunque idonea
Codice di procedura penale, art. 309
Disposizione sull'esame delle deduzioni difensive; la Corte ha precisato che il mancato esame di uno scritto difensivo integra vizio solo se in sede di impugnazione sono indicate specificamente le parti non valutate e la loro decisività; la generica lamentela è inammissibile
Codice di procedura penale, art. 273
Citato in relazione ai limiti probatori e contestazioni sulla sussistenza dell'associazione; la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate erano di merito e non sindacabili in cassazione
Codice penale, artt. 81 c.2 e 110
Richiamati come norme connesse ai reati contestati insieme all'art.73 DPR 309/1990; utilizzati per la sommaria ricostruzione delle condotte contestate
Codice penale, art. 61, n. 11-quater
Richiamato tra le circostanze aggravanti collegate alla normativa sugli stupefacenti
Codice di procedura penale, artt. 274 e 275
art.274 comma 1 lett. c), art.275 comma 3
Richiamati in relazione ai requisiti per la misura cautelare; la Corte ha osservato che quando è contestato l'art.74 DPR 309/1990 opera una presunzione rafforzata sull'esistenza delle esigenze cautelari e sull'idoneità della custodia
Codice di procedura penale, art. 616
Utilizzato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Disposizioni attuative c.p.p., art. 94
Prevede l'obbligo di dare notizia dell'ordinanza alle autorità indicate; la Corte ne dispone l'adempimento
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono sindacabili le valutazioni di merito predominantemente probatorie (es. valutazione delle intercettazioni, rilevanza di elementi fattuali): tali censure risultano inammissibili se mirano solo a rimettere in discussione la valutazione del giudice di merito
- Per lamentare l'omesso esame di memorie difensive è necessario indicare in modo specifico quali deduzioni non sono state valutate e perché esse sono decisive: una censura generica è inammissibile
- La motivazione del giudice del riesame può essere sintetica ma deve comunque consentire di capire le ragioni della decisione; in particolare, se la difesa contesta principalmente la partecipazione personale e non l'esistenza dell'associazione, il giudice può motivare in termini più essenziali sull'esistenza dell'associazione
- La durata relativamente breve delle indagini non esclude automaticamente la configurabilità dell'associazione di traffico di stupefacenti: ciò che conta è la sussistenza di elementi organici e personali (ruoli, frequenza di contatti, codice comune, finalità) nonché la non assoluta effimera natura dello stesso sodalizio
- Quando è contestato l'art.74 DPR 309/1990 opera una "doppia presunzione" a favore della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'idoneità della custodia in carcere; il difensore deve dunque svolgere censure concrete e specifiche per contrastare tale presunzione
- Se si vogliono impugnare profili di motivazione in sede di cassazione, è utile articolare in modo puntuale e documentato le parti omesse o contraddette nella motivazione, evidenziandone la rilevanza decisiva per la decisione
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