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Sentenza

Sentenza del 05/04/2018 n. 2154 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Cassazione - Sentenza non ancora passata in giudicato - Contribuente vittorioso in appello - Giudizio di ottemperanza - Esclusione - Mancanza di passaggio in giudicato - Art. 69 del D.lgs. 546/1992 - Applicazione - Ipotesi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva promosso un giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza d'appello che aveva annullato un'intimazione di pagamento, un'iscrizione ipotecaria e la precedente cartella di pagamento. La sentenza, tuttavia, era stata impugnata per cassazione dall'Agente della Riscossione e non era quindi passata in giudicato. La questione riguardava la possibilità di azionare comunque il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. 546/1992.

La decisione

Il giudizio di ottemperanza è stato escluso. L'art. 69 del d.lgs. 546/1992 consente l'esecuzione anche prima del passaggio in giudicato soltanto per le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e per quelle contenenti l'ordine di eseguire operazioni catastali. Tale disciplina non si applica alle sentenze che si limitano ad annullare atti della riscossione, come intimazioni di pagamento, iscrizioni ipotecarie e cartelle. Pertanto, in presenza di ricorso per cassazione, la sentenza d'appello non poteva essere fatta valere mediante ottemperanza.

Norme richiamate

  • Art. 69 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma ammette l'esecuzione prima del passaggio in giudicato per le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e per le sentenze che ordinano l'esecuzione di operazioni catastali. L'ambito applicativo è interpretato restrittivamente e non comprende le sentenze di mero annullamento di atti tributari o della riscossione.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria favorevole al contribuente, se impugnata per cassazione, non è normalmente eseguibile tramite giudizio di ottemperanza quando dispone soltanto l'annullamento di atti impositivi o della riscossione.
  • L'esecuzione anticipata prevista dall'art. 69 del d.lgs. 546/1992 riguarda principalmente condanne al pagamento di somme in favore del contribuente e ordini relativi a operazioni catastali; non si estende automaticamente a ogni pronuncia favorevole.
  • Per stabilire se sia possibile l'ottemperanza occorre verificare sia il contenuto concreto del dispositivo sia lo stato del giudizio: il mancato passaggio in giudicato è ostativo, salvo le specifiche ipotesi di esecutività anticipata previste dalla legge.
  • L'annullamento di una cartella, di un'intimazione o di un'iscrizione ipotecaria non equivale a una condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma e, da solo, non consente di attivare l'ottemperanza prima del giudicato.

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