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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 188/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva negato l'affidamento in prova al servizio sociale (misura alternativa più ampia) pur avendo ammesso il ricorrente alla semilibertà. Il ricorrente deduceva illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che vi fosse già un reinserimento sociale in atto e che elementi positivi (inserimento lavorativo, legami familiari) non fossero stati adeguatamente valutati; contestava altresì che la condanna successiva per atti persecutori dovesse essere ostativa alla concessione dell'affidamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima e non contraddittoria la valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza, che aveva approfondito le relazioni degli organi competenti e aveva considerato elementi ostativi quali la mancata presa di coscienza critica del comportamento che ha determinato la bancarotta e l'esito negativo di misure alternative già sperimentate (in particolare il reato di atti persecutori commesso quando il ricorrente era in esecuzione domiciliare). Sulla base di tali elementi il Tribunale aveva ritenuto adeguata soltanto una misura alternativa contenitiva (la semilibertà). Per l'inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Citato nel provvedimento come riferimento alla sospensione dell'esecuzione della condanna indicata a carico del ricorrente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per disporre le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, connessa alla condanna alle spese processuali

  • legge n. 199 del 2010

    Richiamata in relazione al regime di esecuzione domiciliare precedentemente concesso al ricorrente, nell'ambito del quale si è verificato il successivo reato di atti persecutori

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Corte cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata sul punto della colpa dell'impugnazione e della legittimità di irrogare una somma alla Cassa delle ammende per impugnazioni ritenute irregolari o temerarie

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012; Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017)

    Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012; Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017

    Enuncia il principio che la concessione delle misure alternative è rimessa alla valutazione discrezionale del magistrato di sorveglianza, che deve apprezzare meritevolezza e idoneità della misura a favorire il reinserimento sociale, valorizzando le relazioni tecniche ma senza esserne vincolato

Massime di principio

  • La concessione delle misure alternative (affidamento in prova, semilibertà, esecuzione domiciliare) è valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza e non è automatica: il giudice deve verificare meritevolezza e idoneità della misura richiesta.
  • Le relazioni degli organi di osservazione (servizio sociale, polizia, esecuzione penale esterna) hanno grande rilevanza, pur non vincolando il giudice: elementi negativi ivi emersi possono giustificare il rifiuto di una misura più ampia.
  • Il comportamento successivo all'evento criminoso e l'esito di precedenti misure alternative (anche reati commessi durante permessi extramurali) pesano fortemente nella valutazione sull'idoneità della misura alternativa richiesta.
  • La mancanza di 'presa di coscienza critica' del proprio comportamento è un elemento ostativo significativo alla concessione di misure meno restrittive.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, argomenti di puro merito sulla valutazione discrezionale del sorvegliante difficilmente ottengono accoglimento se il giudice ha adeguatamente motivato la decisione sulla base di elementi concreti.
  • Impugnazioni manifestamente infondate o irregolari possono comportare condanne alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende; occorre valutare il rischio di sanzioni economiche prima di proporre ricorsi temerari.

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