Cassazione Penale, Sentenza n. 43635/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per i reati indicati (artt. 99, comma 2, e 495, commi 1 e 2, c.p.). Il ricorso in Cassazione deduce due motivi: (1) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo esclusivo alla sua "capacità a delinquere" e senza considerare le sue difficili condizioni di vita; (2) violazione dell'art. 163 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ha impedito la riduzione della pena necessaria per ottenere la sospensione condizionale della pena, altrimenti esclusa dalla precedente condanna definitiva di un anno di reclusione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione centrale (il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche) costituisca un giudizio di fatto e sia sindacabile limitatamente, non potendo la Corte di legittimità riesaminare la valutazione motivata della Corte territoriale. La sentenza impugnata aveva motivatamente escluso le attenuanti in ragione delle pregresse condanne dell'imputato, del successivo reato commesso dopo l'esecuzione di precedenti pene, della non trascurabile gravità del fatto e della condotta tenuta (anche false dichiarazioni sulla propria identità fino all'interrogatorio di garanzia). Poiché legittimamente negate le attenuanti generiche, il ricorrente non poteva ottenere la riduzione necessaria per la sospensione condizionale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di valutazione di fatto del giudice di merito; la Corte di legittimità non può sostituirsi a tale apprezzamento purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
art. 163 cod. pen.
La sospensione condizionale della pena richiede che la pena effettiva da scontare sia compatibile con i limiti previsti; la negazione delle attenuanti che impedisce la diminuzione della pena rende inammissibile il relativo motivo in Cassazione se fondato su valutazioni di fatto.
art. 99, comma 2, cod. pen.
Norma richiamata nel capo di imputazione; la sua applicazione è stata confermata dalla Corte territoriale e non è stata ritenuta censurabile in sede di legittimità.
art. 495, commi 1 e 2, cod. pen.
Norme richiamate nel capo di imputazione relative alla falsità di dichiarazioni; la Corte territoriale ha valutato negativamente la condotta del ricorrente anche per le false dichiarazioni rese.
art. 133 cod. pen.
Richiamato implicitamente come riferimento ai criteri per la liquidazione delle circostanze attenuanti; la Corte può considerare uno o più elementi tra quelli previsti dall'art. 133 per negare o concedere le attenuanti.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e artt. 1 e 7 d.l. n. 105/2021
Norme procedurali richiamate in relazione alla rassegna di conclusioni del Procuratore Generale; non incide sulla decisione di merito circa l'ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sussistenza delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è valutazione tipicamente di merito non riapribile in Cassazione se la motivazione del giudice territoriale è congrua e non contraddittoria.
- La negazione delle attenuanti che determina la mancata riduzione della pena e quindi l'impossibilità di ottenere la sospensione condizionale non costituisce in sé un vizio di diritto rimediabile in Cassazione quando il diniego sia fondato su elementi di fatto.
- Il giudice di merito può basare la decisione sul prevalente elemento ritenuto determinante (pregresse condanne, gravità del reato, modalità esecutive, comportamento processuale), senza dover esaurire o motivare singolarmente ciascun fattore invocato dalla difesa.
- Per contestare in modo efficace la mancata concessione delle attenuanti è necessario impugnare e provare nei gradi di merito (ove possibile) le circostanze favorevoli: in Cassazione non è ammessa una revisione estesa delle valutazioni probatorie.
- Quando l'impugnazione mira indirettamente a ottenere benefici collegati (es. sospensione condizionale) attraverso una diversa quantificazione della pena, va dimostrato che vi sia un errore di diritto o manifesta illogicità nella motivazione del giudice di merito, non semplice dissenso sulla valutazione dei fatti.
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