Cassazione Civile, Sentenza n. 1030/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione per maggiori imposte ipotecarie e catastali relative al 2008 (compravendita immobile sede dell'hotel a Capri). L'appellante sosteneva che l'atto di appello conteneva già graficamente e documentualmente i motivi specifici (bilanci 2010-2013, dati di redditività, relazioni di stima) e che le memorie illustrative depositate successivamente (14.09.2015) non introducevano nuovi motivi ma sviluppavano e precisavano quelli già dedotti. Successivamente la società propose anche ricorso per revocazione contro la decisione che aveva respinto la revocazione stessa, deducendo errore revocatorio per presunta svista del giudice di merito nell'interpretare l'atto di appello.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificazione dei motivi era valutazione di merito rimessa alla discrezionalità dei giudici di appello e non assimilabile a un errore di fatto revocatorio. In particolare, è stata confermata l'assenza nell'atto di appello di una chiara e univoca articolazione delle doglianze in contrapposizione alle argomentazioni del primo grado; la mera produzione documentale allegata senza esplicitazione della sua rilevanza non supplisce al deficit motivazionale. Le memorie illustrative depositate oltre termine non potevano integrare nuovi motivi né sanare la genericità dell'atto d'appello. Il ricorso per revocazione è stato escluso perché l'errore dedotto non aveva i caratteri dell'errore di fatto necessario per la revocazione (ossia evidenza e immediata rilevabilità dagli atti). La società è condannata alle spese processuali, liquidate complessivamente in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
i motivi specifici dell'impugnazione
Richiede che l'atto d'appello contenga l'indicazione chiara e univoca dei motivi contestati, anche se in forma sommaria; la riproposizione delle ragioni originarie può essere sufficiente solo se dall'atto, interpretato nel suo complesso, le doglianze risultano ricavabili in termini inequivoci. Documenti allegati senza spiegazione non sostituiscono l'esposizione dei motivi.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le memorie illustrative devono essere depositate nei termini (dieci giorni prima dell'udienza) e servono a precisare e sviluppare motivi già dedotti; non possono introdurre nuovi motivi che amplino la domanda.
art. 60 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiama il divieto di introdurre nuovi motivi in sedi e termini non consentiti; la Corte ha ritenuto censurabile l'uso delle memorie per proporre censure nuove rispetto all'appello originario.
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Limita la possibilità di introdurre motivi aggiunti al primo grado a ipotesi tassative (es. documenti non conosciuti) e conferma il carattere restrittivo dell'ampliamento dell'oggetto del giudizio.
art. 395 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 1 e 4)
Regola l'errore di fatto deducibile in revocazione; la Corte ha ricordato che l'errore revocatorio esige un errore di percezione o svista materiale che risulti incontrovertibilmente in contrasto con gli atti e che sia essenziale e decisivo, non ricomprendendo valutazioni interpretative o di merito sui contenuti degli atti processuali.
art. 398 cod. proc. civ. (comma 4)
Citata nella parte relativa alla sospensione del giudizio di cassazione: collega la facoltà di sospensione al requisito della non manifesta infondatezza della revocazione; la Corte ha richiamato la disciplina sul rapporto tra revocazione e cassazione.
art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamata dalla ricorrente come possibile vizio di motivazione dell'avviso; tuttavia la Corte non ha ritenuto che la generica richiamata di misure di illegittimità amministrativa potesse supplire alla specificazione dei motivi d'appello.
art. 3 legge n. 241/1990 e art. 52 d.P.R. n. 131/1986
Norme richiamate dalla ricorrente in tema di motivazione e accesso agli atti; non sono state decisive poiché il vizio denunciato era l'insufficiente articolazione dei motivi in appello e non un mancato accesso agli atti in senso formale.
Massime di principio
- In materia tributaria l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione; la semplice allegazione di documenti senza esplicitazione della loro rilevanza non soddisfa l'onere di specificazione.
- La riproposizione delle stesse ragioni del primo grado può essere valida solo se dall'atto di appello, interpretato nel suo complesso, le doglianze risultano ricavabili in modo chiaro e univoco; se l'atto è generico o confuso l'appello è inammissibile.
- Le memorie illustrative servono a precisare motivi già dedotti e vanno depositate nei termini perentori; non possono essere utilizzate per introdurre nuovi motivi o per sanare la genericità dell'atto d'appello.
- Il ricorso per revocazione richiede l'esistenza di un errore di fatto manifesto, immediatamente desumibile dagli atti, e non è lo strumento per contestare valutazioni interpretative o di merito compiute dal giudice.
- La valutazione sulla completezza e chiarezza dei motivi d'appello è in larga parte rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e difficilmente superabile in sede di revocazione o cassazione salvo violazioni di ermeneutica logica o norme interpretative.
- Se si intende far valere elementi documentali decisivi, è opportuno esplicitare nell'atto d'appello la rilevanza e l'incidenza di tali documenti sulle doglianze, non limitandosi a produrli come allegati.
- Evitare di depositare perizie o relazioni a ridosso dell'udienza senza preventiva notifica alla controparte: possono essere ritenute intempestive e prive di efficacia integrativa rispetto ai motivi d'appello.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 917/2024 del 10/01/2024
- Sentenza civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 945/2024 del 10/01/2024
- Sentenza civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 967/2024 del 10/01/2024
- Sentenza civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 979/2024 del 10/01/2024
- Sentenza civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 980/2024 del 10/01/2024
- Sentenza civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 988/2024 del 10/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →