Sentenza n. 8440/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado di Maggiore per l’aliquota 2023, unitamente agli atti della Commissione Ordinaria di Avanzamento e al successivo provvedimento di promozione con decorrenza dal 1° gennaio 2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, inserito per la prima volta nell’aliquota di avanzamento per il grado di Maggiore relativa all’anno 2023, è stato giudicato non idoneo dalla Commissione Ordinaria di Avanzamento dell’Aeronautica Militare. Il giudizio è stato motivato mediante il richiamo a una sanzione di stato consistente nella sospensione disciplinare dall’impiego per tre mesi, irrogata in relazione a una condotta posta in essere nel 2019, concernente la presentazione di una ricevuta di locazione apocrifa allo scopo di ottenere un rimborso maggiore di quello spettante. Per i medesimi fatti, il procedimento penale si era concluso con il non luogo a procedere per esito positivo della messa alla prova. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, che l’Amministrazione avesse omesso una valutazione globale del profilo di carriera, concentrandosi esclusivamente sulla sanzione disciplinare e trascurando gli elementi favorevoli risultanti dalla documentazione caratteristica. Ha inoltre sostenuto di essere stato già pregiudicato dalla sanzione, dalla detrazione di anzianità e dalla mancata valutazione per l’anno 2022, lamentando un’ulteriore penalizzazione mediante il giudizio di inidoneità. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il successivo provvedimento di promozione a Maggiore con decorrenza dal 1° gennaio 2024, chiedendo il riconoscimento della decorrenza dal 1° gennaio 2023, nonché la ricostruzione della carriera e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondata la censura secondo cui il giudizio di inidoneità sarebbe stato fondato esclusivamente sulla sanzione disciplinare senza una valutazione complessiva. Secondo il Collegio, la valutazione della condotta che ha dato luogo alla sanzione può legittimamente costituire un elemento ostativo all’avanzamento, in quanto componente idonea a concorrere alla formazione del giudizio complessivo sulla persona e indicativa di carenze morali e caratteriali suscettibili di riflettersi nel tempo. Il giudizio di avanzamento è espressione di amplissima discrezionalità tecnica e non richiede una motivazione particolarmente analitica. Nel caso concreto, la motivazione ha indicato la gravità della condotta, il suo contrasto con i doveri e la dignità del grado e la sua incidenza sul prestigio, sulla credibilità istituzionale e sull’affidabilità del militare. Il giudice ha escluso l’eccesso di potere, rilevando che la Commissione aveva esercitato il proprio potere discrezionale senza arbitrarietà o illogicità manifesta e che non era irragionevole attribuire rilievo alla vicenda disciplinare ai fini dell’idoneità alle funzioni del grado superiore. È stata quindi confermata anche la decorrenza della promozione dal 1° gennaio 2024. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 1051, comma 2, lett. a), d.lgs. 66/2010
La disposizione è richiamata per l’esclusione dall’aliquota di avanzamento relativa al 2022, quando il militare era sottoposto a procedimento penale.
art. 1058 d.lgs. 66/2010
È richiamata quale base normativa del giudizio di non idoneità all’avanzamento a scelta formulato dalla Commissione Ordinaria di Avanzamento.
art. 1071, comma 2, d.lgs. 66/2010
È richiamato in relazione al provvedimento di promozione e all’iscrizione nei quadri di avanzamento.
art. 73 c.p.a.
È richiamato in relazione al deposito delle memorie difensive prima dell’udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il giudizio di idoneità o non idoneità all’avanzamento di un ufficiale è espressione di amplissima discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto in presenza di arbitrarietà, illogicità manifesta o altri vizi macroscopici.
- La condotta posta a fondamento di una sanzione disciplinare di stato può essere autonomamente valorizzata dalla Commissione di avanzamento quale elemento del giudizio complessivo sulla personalità, sulle qualità morali e caratteriali e sull’affidabilità del militare, anche ai fini della verifica dell’idoneità alle funzioni del grado superiore.
- La motivazione del giudizio di non idoneità all’avanzamento non deve necessariamente esaminare analiticamente ogni elemento favorevole della carriera, quando individua con sufficiente chiarezza la condotta ritenuta decisiva e il suo collegamento con il prestigio dell’istituzione, la credibilità e l’affidabilità richieste per il grado superiore.
- Non è irragionevole che una grave condotta disciplinare, lesiva dei doveri istituzionali e della dignità del grado, continui a incidere sul giudizio di avanzamento anche dopo l’irrogazione della sanzione disciplinare, poiché la valutazione disciplinare e quella dell’idoneità alla progressione di carriera perseguono finalità diverse.
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