Cassazione Penale, Sentenza n. 32734/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Torino per il reato previsto dall'art. 5 lett. b) della Legge 30 aprile 1962 n.283 per aver detenuto per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione: bottiglie di acqua minerale esposte all'aperto e alla luce solare. Il ricorso in Cassazione denunciava: 1) errata applicazione della norma e mancanza di prova della destinazione alla vendita (merce rinvenuta fuori dal locale e destinazione desunta solo dal documento di trasporto); 2) vizio di motivazione e insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio in relazione alla responsabilità; 3) eccessività della pena nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché miravano a una rivalutazione fattuale non consentita in sede di legittimità, avendo il Tribunale correttamente accertato lo stato di cattiva conservazione delle bottiglie esposte agli agenti atmosferici e la destinazione alla distribuzione sulla base degli accertamenti dei NAS e dei documenti di trasporto. Ha dichiarato manifestamente infondato il terzo motivo relativo alla pena, confermando la commisurazione effettuata dal giudice di merito (pena iniziale di €2.000,00 ridotta a €1.500,00 in virtù delle attenuanti generiche). Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Legge 30 aprile 1962 n. 283, art. 5 lett. b)
La Corte ha confermato che la detenzione di bottiglie di acqua minerale all'aperto ed esposte al sole integra la contravvenzione prevista dall'art. 5 lett. b) in quanto l'esposizione può deteriorare gli imballaggi e costituire potenziale pericolo per la salute, giustificando il divieto di detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione.
Codice penale, art. 133
Riferito rispetto alla commisurazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato la pena concreta indicando i criteri rilevanti, rientrando la determinazione nella discrezionalità del giudice ex art. 133.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico della parte che ha proposto ricorso inammissibile.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilità di disporre il versamento alla Cassa delle Ammende, con la precisazione che non si riteneva il ricorso presentato in colpa, ma si disponeva comunque un versamento equitativo.
Massime di principio
- L'esposizione all'aperto e alla luce solare di confezioni di acqua minerale può integrare lo stato di cattiva conservazione ai sensi dell'art. 5 lett. b) L. 283/1962, anche in assenza di alterazione organolettica diretta, per il rischio di degradazione degli imballaggi e potenziale rischio per la salute.
- La destinazione commerciale di merce rinvenuta all'esterno di un esercizio può essere provata con accertamenti investigativi e documentazione (es. documenti di trasporto, rapporto di sequestro, consistenze), e la Corte di merito è titolata a trarre inferenze sulla destinazione alla vendita se la motivazione è congrua.
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione libera e alternativa dei fatti: i motivi che puntano a una diversa ricostruzione puramente fattuale sono generalmente inammissibili se la motivazione del giudice di merito è logica e supportata da elementi probatori.
- La commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Contestazioni generiche sull'entità della pena, senza specifiche doglianze sui criteri applicati ex art. 133 cod. pen., difficilmente ottengono accoglimento in sede di legittimità.
- La parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese processuali e, in presenza di inammissibilità, sottoposta a versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte può quantificare tale somma in via equitativa se non sussiste colpa grave nella proposizione del ricorso.
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