Cassazione Penale, Sentenza n. 28027/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fazzari aveva richiesto, ai sensi dell'art. 40 d.P.R. n. 313/2002, la cancellazione dall'iscrizione del casellario giudiziale dell'ordinanza di sospensione del procedimento emessa il 5/06/2018 (art. 420-quater c.p.p.), sostenendo che la sospensione era venuta meno per la prosecuzione del processo (notifica e elezione di domicilio e rinvio all'udienza del 6/02/2024). Il GIP aveva rigettato l'istanza inaudita altera parte ritenendo che la revoca della sospensione dipendesse dalla verifica della nuova notifica. Fazzari ha impugnato quel provvedimento con un atto definito "opposizione", lamentando soprattutto: 1) incompetenza del GIP rispetto al Tribunale monocratico previsto dall'art. 40 d.P.R. 313/2002; 2) violazione del rito previsto dall'art. 666 c.p.p. per la mancata instaurazione del contraddittorio; 3) il giudice aveva poi emesso il provvedimento del 10/11/2023 di "non luogo a provvedere" senza instaurare il contraddittorio e senza inviare gli atti al giudice competente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'istanza per la cancellazione dell'iscrizione del casellario doveva essere decisa dal Tribunale monocratico di Roma, ai sensi dell'art. 40 d.P.R. n. 313/2002, con le garanzie del rito di cui all'art. 666 c.p.p. Il provvedimento del GIP del 7/11/2023 era viziato per incompetenza e per la mancata instaurazione del contraddittorio (nullità assoluta). Poiché quel provvedimento era impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione, il successivo provvedimento del GIP del 10/11/2023 (non luogo a provvedere) è stato emesso senza potere di riesame ed è stato quindi annullato senza rinvio. La Corte ha altresì annullato senza rinvio il provvedimento del 7/11/2023 e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma in composizione monocratica affinché si decida l'istanza rispettando le regole procedurali di cui all'art. 666 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 40
Attribuisce la competenza a decidere sulle iscrizioni e certificati del casellario al Tribunale monocratico del luogo di nascita della persona interessata; l'istanza per cancellazione va decisa da tale giudice secondo il rito dell'art. 666 c.p.p.
Codice di procedura penale, art. 666
Stabilisce il rito speciale per le questioni relative al casellario giudiziale: è richiesta l'istituzione del contraddittorio (udienza in camera di consiglio salvo ipotesi esenti espressamente previste); la mancata instaurazione del contraddittorio quando dovuto determina nullità assoluta del provvedimento.
Codice di procedura penale, art. 420-quater
Regola l'ordinanza di sospensione del procedimento (es. per irreperibilità) che può dar luogo ad iscrizione nel casellario; la cessata causa della sospensione può legittimare la cancellazione dell'iscrizione.
Codice di procedura penale, art. 420-bis, comma 5
Prevede la rinnovazione della notifica in caso di esigenze processuali; la revoca della sospensione può essere subordinata alla verifica dell'avvenuta nuova notificazione.
Codice di procedura penale, art. 161, comma 4
Riguarda gli effetti e la perfezione della notifica; la perfezione della notifica può incidere sulla possibilità di revocare la sospensione e quindi sulla richiesta di cancellazione dell'iscrizione.
Codice di procedura penale, art. 667, comma 4
Norma rimediale relativa agli atti impugnabili (nel contesto citato richiama il tipo di impugnazione esperibile contro i provvedimenti relativi al casellario); la Corte ha rilevato che il rimedio corretto per il provvedimento impugnato era il ricorso per cassazione.
Codice di procedura penale, art. 568, comma 5
Regola la trasmissione degli atti al giudice competente quando l'atto depositato presso il giudice sbagliato abbia natura impugnatoria da esaminare da altro organo; il giudice adito deve qualificare l'atto e trasmettere gli atti al giudice competente.
Massime di principio
- Le istanze di cancellazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale devono essere decise dal Tribunale monocratico indicato dall'art. 40 d.P.R. 313/2002; la competenza è funzionale e inderogabile e può essere rilevata d’ufficio anche in Cassazione.
- Il rito di cui all'art. 666 c.p.p. è obbligatorio: il giudice deve instaurare il contraddittorio salvo i casi espressamente esclusi dalla legge; l'omessa fissazione dell'udienza o decisione de plano quando il contraddittorio è dovuto comporta nullità assoluta.
- Se un rimedio è espressamente devoluto al ricorso per cassazione, un atto impugnatorio che abbia in realtà quella natura deve essere qualificato come tale e gli atti devono essere trasmessi al giudice competente (art. 568 c.p.p.).
- Un giudice che non sia competente per materia o per funzione non può decidere definitivamente sulla richiesta ed eventuali suoi provvedimenti vanno annullati e gli atti trasferiti al giudice competente.
- Sotto il profilo sostanziale, la perfezione di notifiche successive (e l'elezione di domicilio) può incidere sulla sussistenza della sospensione del procedimento e quindi costituire motivo valido per chiedere la cancellazione dell'iscrizione, ma la valutazione va fatta dal giudice competente e nel rispetto del contraddittorio.
- È importante usare l'atto di impugnazione corretto: denominare erroneamente l'impugnazione (es. "opposizione" invece di "ricorso per cassazione") non impedisce che il giudice qualifichi l'atto, ma può comportare ritardi o decisioni interlocutorie se il procedimento non viene gestito correttamente.
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