Cassazione Penale, Sentenza n. 16154/2022 del 27/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Alessi impugnava la conferma della condanna per lesioni gravissime aggravate dall'uso di arma impropria, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 59 cod. pen. (ultimo comma) e vizio di motivazione per la mancata valutazione della legittima difesa putativa, sostenendo che questa scriminante dovesse essere riconosciuta anche in caso di dubbio sulla sua sussistenza. Il ricorso è stato proposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione della legittima difesa putativa non fosse stata devoluta in appello e quindi non era idonea a fondare il ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Inoltre il ricorso chiedeva una rivalutazione dei fatti in contrasto con la ricostruzione confermata dai giudici di merito (che avevano ritenuto attendibile il racconto della persona offesa e le risultanze medico-legali). Per questi motivi la Cassazione ha escluso la rilevabilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Decisione resa il 17/01/2022.
Norme richiamate
art. 59 cod. pen.
La questione della legittima difesa putativa, richiamata dal ricorrente come scriminante, non può essere invocata in Cassazione se non è stata tempestivamente dedotta in appello; la Corte non ha esaminato il merito della sua applicabilità perché la relativa questione non era stata devoluta ai giudici di merito.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite formale del ricorso in Cassazione cui il ricorrente si è attenuto nella proposizione dei motivi; comunque la Corte evidenzia che la questione della legittima difesa putativa non era stata affrontata in appello.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che giustifica l'inammissibilità del ricorso per motivi non devoluti in grado di appello e non rilevabili d'ufficio dal giudice di legittimità.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè)
Principio secondo il quale la Corte di cassazione non può procedere a una rivalutazione del merito e degli elementi di fatto valutati con congrua motivazione dai giudici di merito; la mera proposta di una diversa valutazione delle risultanze non integra un vizio di legittimità.
Massime di principio
- La legittima difesa putativa, se si vuole che rilevi in sede di cassazione, deve essere sollevata e debitamente motivata già nei gradi di merito; l'omissione in appello comporta inammissibilità del ricorso per cassazione quando non si tratta di questioni rilevabili d'ufficio.
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito e delle prove: se le sentenze di primo e secondo grado hanno dato congrua e coerente motivazione favorevole a una certa ricostruzione, la Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito.
- Contestare la valutazione dei fatti senza indicare un vizio giuridico specifico espone al rigetto per inammissibilità; i motivi devono mirare a vizi di diritto o di motivazione rilevabili in sede di legittimità.
- Chi impugna dovrebbe documentare con precisione dove e come la questione di scriminante è stata prospettata nei precedenti gradi, perché l'assenza di tale preventiva devoluzione impedisce l'esame in Cassazione.
- Il rischio di condanna per spese e ammenda aumenta quando il ricorso risulta manifestamente inammissibile per ragioni procedurali o per voler ottenere una diversa valutazione del merito.
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