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Sentenza

Sentenza n. 276/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 240/25 emessa e pubblicata il 22.5.2025 dal Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del Lavoro, notificata all'Amministrazione in data 26.5.2925, non impugnata, passata in giudicato ;

Giustizia amministrativa202500624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza al giudicato da parte dell'Amministrazione. Ha posto le spese processuali a carico dell'Amministrazione, ritenendo rilevante che l'esecuzione sia avvenuta successivamente alla proposizione del ricorso. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.

TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Udine, giudice del lavoro, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 240/2025 del Tribunale di Udine, resa in funzione di giudice del lavoro, notificata all'Amministrazione, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adempiuto al giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'ottemperanza è intervenuta soltanto dopo la proposizione della domanda giudiziale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente all'intervenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, viene meno l'interesse alla decisione di merito e il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
  • L'intervenuta esecuzione del giudicato dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, poiché la regolazione delle spese tiene conto della condotta processuale e del fatto che il ricorso si è reso necessario per ottenere l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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