Sentenza n. 276/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'esecuzione della sentenza n. 240/25 emessa e pubblicata il 22.5.2025 dal Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del Lavoro, notificata all'Amministrazione in data 26.5.2925, non impugnata, passata in giudicato ;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza al giudicato da parte dell'Amministrazione. Ha posto le spese processuali a carico dell'Amministrazione, ritenendo rilevante che l'esecuzione sia avvenuta successivamente alla proposizione del ricorso. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Udine, giudice del lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 240/2025 del Tribunale di Udine, resa in funzione di giudice del lavoro, notificata all'Amministrazione, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adempiuto al giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'ottemperanza è intervenuta soltanto dopo la proposizione della domanda giudiziale.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente all'intervenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, viene meno l'interesse alla decisione di merito e il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
- L'intervenuta esecuzione del giudicato dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, poiché la regolazione delle spese tiene conto della condotta processuale e del fatto che il ricorso si è reso necessario per ottenere l'adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1346/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1348/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1351/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 258/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →