Cassazione Civile, Ordinanza n. 25329/2022 del 25/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per Irpef, Iva e Irap relativo all'anno d'imposta 2006, inizialmente accolto dal giudice tributario di primo grado. L'Agenzia delle entrate propose appello, ma la Commissione tributaria regionale lo dichiarò inammissibile ritenendo non provata la regolare notificazione dell'atto di appello, poiché agli atti risultava solo un elenco di raccomandate consegnate all'ufficio postale e la raccomandata sarebbe stata indirizzata al difensore domiciliatario presso un indirizzo nel frattempo mutato. In cassazione l'Agenzia denunciò nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 16, 17 e 54 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo di aver notificato l'appello al difensore domiciliatario nel domicilio risultante dagli atti e di aver prodotto in giudizio la prova dell'invio e dell'avviso di mancata consegna con annotazione del trasferimento del destinatario; dedusse inoltre che la procura speciale in primo grado indicava l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore, con conseguente regolarità della notifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia. Ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore ha la funzione di indicare il luogo dello studio del procuratore e non determina un onere, per il difensore domiciliatario, di comunicare il trasferimento del proprio studio; incombe invece sul notificante accertare l'effettivo domicilio del difensore quando quello noto sia mutato, anche mediante verifiche presso l'albo professionale. Poiché la notifica dell'appello era stata eseguita in un luogo ormai non corrispondente all'effettivo domicilio del difensore, la CTR aveva correttamente escluso la validità della notificazione e dichiarato l'inammissibilità dell'appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese del giudizio di legittimità e senza applicazione del raddoppio del contributo unificato per la natura pubblica dell'amministrazione ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stata invocata come norma processuale per denunciare nullità della sentenza o del procedimento per asserita violazione di legge
artt. 16, 17 e 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
sono stati richiamati dall'Agenzia per contestare la decisione sulla notificazione dell'appello nel processo tributario; la Corte ha interpretato in particolare l'art. 17 nel senso che l'onere di comunicare le variazioni riguarda il domicilio eletto autonomamente dalla parte, non l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore
art. 12 del d.lgs. n. 546/1992
è stato richiamato per affermare che l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore serve a individuare la sede dello studio del procuratore
art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992
la Corte lo interpreta come applicabile al domicilio autonomamente eletto dalla parte, con efficacia delle variazioni dal decimo giorno successivo alla notificazione della denuncia di variazione
art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
è richiamato quale base della notificazione presso la segreteria della commissione in caso di esito negativo delle ricerche del nuovo luogo di notificazione
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude la debenza del raddoppio del contributo unificato perché una parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito
Massime di principio
- Nel processo tributario, la variazione del domicilio eletto rileva verso le controparti solo se comunicata nei modi di legge; tuttavia, quando il domicilio sia stato eletto presso lo studio del difensore, tale indicazione vale come mera individuazione dello studio professionale e non impone al difensore di avvisare del trasferimento del proprio studio.
- Se il notificante conosce un indirizzo professionale del difensore domiciliatario ma questo risulta mutato, deve svolgere ricerche diligenti per individuare il luogo effettivo di notificazione; la notificazione eseguita a un indirizzo non più corrispondente al domicilio reale non è valida.
- L'onere probatorio sulla regolare notificazione dell'atto di impugnazione grava sulla parte che la esegue, la quale deve documentare non solo l'invio ma anche la riferibilità dell'atto al corretto domicilio del destinatario.
- L'inammissibilità dell'appello derivante da omessa o inesatta notificazione dell'atto introduttivo del grado successivo è correttamente dichiarata quando la prova della rituale notificazione non sia stata fornita.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la parte soccombente sia un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e il contributo sia prenotato a debito.
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