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Sentenza

Sentenza n. 10460/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento a. dei Giudizi collegiali ed individuali di non abilitazione espressi dalla Commissione Nazionale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale nei confronti dell'Avv. Massimo Giuliano (ASN) alle funzioni di Professore di Seconda Fascia del Settore Concorsuale 12/E3 Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, pubblicati sul Sito Internet dell'Abilitazione Scientifica Nazionale in data 6.12.2023; b. del provvedimento di approvazione amministrativa degli atti della Commissione Nazionale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Prima e di Seconda Fascia del Settore Concorsuale 12/E3 Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, non conosciuto; c. dei verbali della commissione relativi al VI quadrimestre, nn. da 1 a 22; d. del Decreto Direttoriale per la presentazione delle candidature alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale: DD 553/2021 recante “Procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle Funzioni di professore Universitario di Prima e Seconda Fascia” e successive integrazioni; e. di tutti gli atti della Commissione Nazionale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale adottati nella procedura valutativa de qua, non conosciuti; f. di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi presupposti, istruttori, interni, connessi e consequenziali, non conosciuti o conoscibili; e per l’accertamento, - del diritto del ricorrente al conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Prima e di Seconda Fascia del Settore Concorsuale 12/E3 Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione; e per la condanna, - del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al riesame della valutazione per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, per il Settore Concorsuale 12/E3 Diritto dell'economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, quale Professore Universitario di Seconda Fascia, nominando una Commissione in diversa composizione.

Giustizia amministrativa202401903

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizi collegiali e individuali di non abilitazione scientifica nazionale, unitamente agli atti della procedura valutativa e all'approvazione amministrativa degli atti della Commissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, candidato alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/E3, aveva superato tutti e tre i valori soglia e possedeva quattro titoli tra quelli selezionati dalla Commissione, ma era stato giudicato non idoneo per la ritenuta non coerenza complessiva delle pubblicazioni con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari pertinenti. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere, difetto di motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza, contraddittorietà, sproporzione, carenza di istruttoria e violazione dell'art. 3 l. 241/1990, sostenendo che il giudizio collegiale e quelli individuali non chiarissero le ragioni della ritenuta estraneità della produzione scientifica al settore. Con il secondo motivo ha dedotto un autonomo difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà del giudizio collegiale, anche per asserita disparità di trattamento rispetto ad altri candidati della medesima tornata, giudicati idonei. Ha inoltre prospettato la nullità ex art. 21-septies l. 241/1990 e chiesto l'accertamento del diritto all'abilitazione e, in subordine, il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la valutazione della maturità scientifica e della coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale come espressione di discrezionalità tecnica, consistente in giudizi di valore affidati a competenze specialistiche. Ha rilevato che il giudizio collegiale descriveva puntualmente le principali pubblicazioni, distinguendo tra aspetti positivi e negativi, e indicava come elemento dirimente la non coerenza complessiva con il settore 12/E3, riconducendo le opere prevalentemente al diritto privato per contenuti, metodo e bibliografia. La motivazione è stata ritenuta chiara, congrua e conforme agli artt. 3 e 4 del D.M. 120/2016; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della Commissione quando il giudizio sia adeguatamente motivato e non presenti vizi di legittimità. I giudizi individuali non sono stati considerati meramente sovrapponibili, poiché consentivano di ricostruire l'apprezzamento personale dei commissari e trovavano sintesi nel giudizio collegiale. Le controdeduzioni depositate in giudizio sono state considerate confermative e illustrative dell'iter logico già espresso, non integrative di una motivazione mancante. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, poiché la procedura ASN non è concorsuale in senso stretto, non prevede un numero contingentato di posti e non comporta un confronto competitivo tra candidati. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre rimborso forfettario e accessori.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 240/2010

    Prevede il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale quale presupposto per il reclutamento del personale accademico e demanda la disciplina attuativa a regolamenti successivi.

  • art. 4 d.P.R. 95/2016

    Demanda al Ministero la determinazione dei criteri, parametri e indicatori per la valutazione dell'attività scientifica e delle modalità della procedura di abilitazione.

  • art. 3 D.M. 120/2016

    Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…

    Impone alla Commissione un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica, fondato sui titoli e sulle pubblicazioni presentati; per la seconda fascia la valutazione riguarda la maturità scientifica e la qualità e originalità dei risultati.

  • art. 4 D.M. 120/2016

    a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; ... c) la qualità della produzione scientifica ... sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; ... f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale

    Impone di valutare, tra l'altro, la coerenza delle pubblicazioni con il settore o con temi interdisciplinari pertinenti, nonché qualità, originalità, rigore metodologico, collocazione editoriale, continuità e rilevanza della produzione.

  • art. 5 D.M. 120/2016

    Disciplina la valutazione dei titoli, richiedendo l'accertamento dell'impatto della produzione scientifica e del possesso di almeno tre titoli tra quelli selezionati dalla Commissione.

  • art. 6 D.M. 120/2016

    Subordina il conferimento dell'abilitazione al soddisfacimento congiunto dei requisiti relativi all'impatto della produzione e ai titoli e della valutazione complessivamente elevata delle pubblicazioni secondo i criteri previsti.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiede la motivazione dei provvedimenti amministrativi; nel caso concreto il giudice ha ritenuto tale obbligo rispettato dal giudizio collegiale e dai giudizi individuali.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La prospettata nullità del provvedimento non è stata accolta; la decisione ha ritenuto sussistente una motivazione adeguata e non un difetto assoluto degli elementi essenziali o dell'attribuzione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, il superamento dei valori soglia e il possesso del numero minimo di titoli non determinano automaticamente il conseguimento dell'abilitazione, che richiede anche la valutazione complessivamente elevata delle pubblicazioni secondo i criteri normativi.
  • La valutazione della maturità scientifica e della coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale costituisce esercizio di discrezionalità tecnica; il giudice amministrativo può sindacarla per vizi di legittimità e, quando sia contestato un presupposto fattuale come la pertinenza delle pubblicazioni, anche verificare la corrispondenza concreta al settore, ma non può sostituire la propria valutazione specialistica a quella della Commissione.
  • Il giudizio di non abilitazione è adeguatamente motivato quando individua le pubblicazioni esaminate, espone gli elementi favorevoli e sfavorevoli e indica chiaramente come ragione dirimente la non coerenza complessiva della produzione con il settore concorsuale, specificandone contenuti, impostazione metodologica e riferimenti bibliografici.
  • La circostanza che i giudizi individuali dei commissari presentino elementi comuni non comporta di per sé un difetto di motivazione, se ciascun giudizio consente di ricostruire l'apprezzamento individuale e il giudizio collegiale ne rappresenta una sintesi motivata.
  • Nella procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale, non essendo previsto un numero contingentato di posti né un confronto competitivo tra candidati, la comparazione con i giudizi favorevoli espressi nei confronti di altri partecipanti non è sufficiente a configurare una disparità di trattamento.
  • Quando la motivazione dell'atto impugnato è già chiara e completa, le controdeduzioni dell'amministrazione prodotte in giudizio possono illustrare e confermare l'iter logico seguito, senza costituire un'inammissibile integrazione postuma di una motivazione mancante.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitaria
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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