Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1556/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione, - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) dei provvedimenti, di estremi sconosciuti, con i quali il Ministero del Merito e dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare l’adeguato sostegno scolastico al minore per l’a.s. in corso; b) del Piano Educativo Individualizzato per l’a.s. 2025-26, se ed in quanto esistente, nella parte in cui si attribuisce un numero di ore di sostegno inferiore al monte ore o quelle necessarie per l’integrazione scolastica del ragazzo diversamente abile; d) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo. E PER L’ACCERTAMENTO del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola o, in via di mero subordine, per l’orario commisurato alle sue reali esigenze, con conseguente condanna delle Amministrazione convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, ad adottare ogni atto utile; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 dicembre 2025: a) del Piano Educativo Individualizzato per l’a.s. 2025-26, se ed in quanto esistente, nella parte in cui si attribuiscono al minore n. 12,30 ore settimanali a fronte delle 40 ore di frequenza complessiva, depositato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in data 5.12.2025; b) del verbale n. -OMISSIS- del 16.10.2025 nella parte in cui, pur riconoscendosi la connotazione di gravità al minore, sono state attribuite 12,30 ore di sostegno scolastico, depositato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in data 5.12.2025; c) della nota prot. -OMISSIS- del 4.12.2025, depositata il 5.12.2025, con cui il Dirigente dell’Istituto Scolastico resistente attesta che: “… tenuto conto delle indicazioni dell’UMD dell’ASL -OMISSIS-, dei profili dinamico funzionali degli alunni e dei PEI del corrente anno scolastico, in via di formalizzazione, lo scrivente Dirigente Scolastico, insieme al GLI, ha effettuato la ripartizione delle risorse assegnate, per l’avvio dell’a.s. 2025/2026, attribuendo 12,30 h agli alunni beneficiari di L. 104/92 art. 3 c. 1 e 25 h agli alunni beneficiari di L. 104/92 art. 3 c.3. … Si precisa che ad oggi alla Scuola non è stata presentata alcuna diagnosi funzionale. Questa istituzione scolastica, in considerazione del rapporto n. docenti/n. alunni, ha destinato all’alunno in oggetto 12,30 h di sostegno settimanali, né potrebbe disporre diversamente, data la gravità degli altri alunni beneficiari di L. 104/92 art. 3 c. 3, destinatari delle 25 h settimanali, in base al criterio sopra esposto …”; E PER L’ACCERTAMENTO del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola o, in via di mero subordine, per l’orario commisurato alle sue reali esigenze, con conseguente condanna delle Amministrazione convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, ad adottare ogni atto utile; - per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9 dicembre 2025: a) dei provvedimenti, di estremi sconosciuti, con i quali il Ministero del Merito e dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare l’adeguato sostegno scolastico al minore per l’a.s. in corso; b) del Piano Educativo Individualizzato per l’a.s. 2025-26, se ed in quanto esistente, nella parte in cui si attribuisce un numero di ore di sostegno inferiore al monte ore o quelle necessarie per l’integrazione scolastica del ragazzo diversamente abile; d) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo. NONCHE’ AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO – PREVIA CONCESSIONE DI DECRETO CAUTELARE ANCHE INDAUDITA ALTERA PARTE E/O SOSPENSIVA a) del Piano Educativo Individualizzato per l’a.s. 2025-26, se ed in quanto esistente, nella parte in cui si attribuisce al bambino n. 12,30 ore settimanali a fronte delle 40 ore di frequenza complessiva, depositato dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli in data 5.12.2025; b) del verbale n. -OMISSIS- del 16.10.2025 nella parte in cui, pur riconoscendosi la connotazione di gravità al minore, sono state attribuite 12,30 ore di sostegno scolastico, depositato dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli in data 5.12.2025; c) della nota prot. -OMISSIS- del 4.12.2025, depositata il 5.12.2025, con cui il Dirigente dell’Istituto scolastico resistente attesta che: “…tenuto conto delle indicazioni dell’UMD dell’-OMISSIS- dei profili dinamico funzionali degli alunni e dei PEI del corrente anno scolastico, in via di formalizzazione, lo scrivente Dirigente Scolastico, insieme al GLI, ha effettuato la ripartizione delle risorse assegnate, per l’avvio dell’ a.s. 2025/2026, attribuendo 12,30 h agli alunni beneficiari di L104/92 art.3 c.1 e 25h agli alunni beneficiari di L104/92 art.3 c.3. … Si precisa che ad oggi alla Scuola non è stata presentata alcuna diagnosi funzionale Questa istituzione scolastica, in considerazione del rapporto n. docenti/n. alunni, ha destinato all’alunno in oggetto 12,30h di sostegno settimanali, né potrebbe disporre diversamente, data la gravita degli altri alunni beneficiari di L104/92 art.3 c.3. destinatari delle 25h settimanali, in base al criterio sopra esposto…”. E PER L’ACCERTAMENTO del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola o, in via di mero subordine, per l’orario commisurato alle sue reali esigenze, con conseguente condanna delle Amministrazione convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, ad adottare ogni atto utile.

Giustizia amministrativa202505577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dei provvedimenti cautelari che imponevano l’integrazione del PEI e l’assegnazione al minore di un numero di ore di sostegno adeguato alle esigenze di piena integrazione scolastica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (rappresentante del minore)

Prevale il privato

La controversia

Il minore, riconosciuto in situazione di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, frequenta la scuola dell’infanzia per un orario settimanale complessivo indicato negli atti in 23 ore, e in precedenza in 30 o 40 ore. L’amministrazione scolastica gli aveva assegnato inizialmente 10 ore di sostegno, poi 12,30 ore settimanali, ritenute insufficienti rispetto alle esigenze educative e assistenziali del minore. Il PEI, il verbale del GLI e la nota del dirigente scolastico motivavano la distribuzione delle risorse sulla base del rapporto numerico tra docenti e alunni e della distinzione tra beneficiari dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, attribuendo 25 ore agli alunni con riconoscimento di gravità e 12,30 ore agli altri. Con ricorso e motivi aggiunti la parte chiedeva l’annullamento degli atti lesivi e l’accertamento del diritto del minore a un insegnante di sostegno per l’intera frequenza scolastica o, in subordine, per l’orario commisurato alle sue effettive esigenze. Dopo l’adozione di un decreto cautelare monocratico, confermato da ordinanza collegiale, l’amministrazione avrebbe dovuto integrare il PEI e assegnare il numero di ore necessario alla piena integrazione scolastica. La ricorrente ha quindi promosso incidente di esecuzione ex art. 112 c.p.a., deducendo l’inerzia dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR accoglie la domanda di ottemperanza limitatamente all’accertamento dell’inottemperanza e alla condanna ad adempiere. Rileva che il decreto cautelare monocratico, confermato dall’ordinanza collegiale, aveva natura esecutiva e imponeva all’amministrazione, previa integrazione del PEI, di assegnare al minore un insegnante di sostegno per il numero di ore necessario alla piena integrazione scolastica. L’amministrazione, pur a fronte della deduzione di inadempimento, non ha dimostrato di avere dato esatto adempimento agli obblighi cautelari, né ha rappresentato alcunché sul punto prima o durante la camera di consiglio. Il giudice ordina quindi di adempiere entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se anteriore. In caso di persistente inottemperanza nomina, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito quale commissario ad acta, con facoltà di delega e di avvalersi di ausiliari specializzati per l’integrazione del PEI; l’eventuale funzione commissariale resta a carico dell’amministrazione inadempiente. È confermata l’udienza pubblica del 20 maggio 2026 per la decisione sul merito del ricorso principale e dei motivi aggiunti. Le amministrazioni scolastiche sono condannate in solido alle spese della fase di ottemperanza, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza garantisce l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali; l’istanza è stata ritenuta ammissibile ai sensi del comma 2, lett. c).

    La parte vittoriosa può chiedere l’accertamento dell’inottemperanza e la condanna dell’amministrazione all’esecuzione effettiva del provvedimento cautelare.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Nomina del commissario ad acta.

    In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’amministrazione.

  • art. 24 Cost.

    Il giudizio di ottemperanza è espressione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 113 Cost.

    La tutela giurisdizionale comprende la garanzia che le pronunce giudiziali siano concretamente eseguite.

  • art. 97 Cost.

    L’amministrazione deve cooperare lealmente all’esecuzione delle pronunce nell’esercizio imparziale del munus publicum.

  • art. 3, comma 1, l. 104/1992

    Situazione di handicap riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 1.

    La condizione di disabilità del minore costituisce il presupposto della pretesa all’adeguato sostegno scolastico, secondo quanto stabilito nei provvedimenti cautelari da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, pur dettata per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile anche alla funzione commissariale disposta nel caso concreto, con imputazione delle spese all’amministrazione inadempiente.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto della protezione dei dati personali nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione ai dati riguardanti la salute e alla necessità di oscurare le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Base normativa richiamata per l’oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è strumento di effettività della tutela giurisdizionale e può essere utilizzato per ottenere l’esecuzione concreta di un provvedimento cautelare amministrativo, non soltanto di una sentenza definitiva.
  • L’amministrazione destinataria di un provvedimento giurisdizionale deve cooperare lealmente alla sua esecuzione e dimostrare l’adempimento degli specifici obblighi imposti; l’inerzia o la mancata rappresentazione di atti esecutivi consentono al giudice di accertare l’inottemperanza.
  • Quando un provvedimento cautelare impone l’integrazione del PEI e l’assegnazione del sostegno per il numero di ore necessario alla piena integrazione scolastica, l’amministrazione non può eludere tale comando limitandosi ad applicare criteri generali di ripartizione delle risorse senza dare concreta attuazione alla misura giudiziale.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta con potere sostitutivo e facoltà di delega, anche per gli adempimenti tecnici necessari all’integrazione del PEI.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.