Cassazione Penale, Sentenza n. 3709/2022 del 02/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per l'annullamento dell'ordinanza del 21/06/2021 del Tribunale della Libertà di Cosenza che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Castrovillari (16/04/2021) che aveva respinto la richiesta di restituzione dell'area sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito dei lavori per la realizzazione di un'autostazione affidata in project financing alla società Saja S.r.l. Il sequestro era basato su indizi di reato (tra cui violazioni edilizie ex DPR n. 380/2001 art. 44, lett. c) e d) e vincoli paesaggistici ex d.lgs. n. 42/2004 art. 181). Il ricorrente deduce: 1) carenza di motivazione rispetto alla nullità del provvedimento del GIP per mancanza di autonoma valutazione ex art. 309, comma 9 c.p.p.; 2) violazione di legge e mancata motivazione circa la presunta illegittima disapplicazione del provvedimento MIBACT del 02/03/2021; 3) vizio e violazione di legge in ordine alla declarata inammissibilità dell'appello rispetto a tutte le questioni ad eccezione del "fumus commissi delicti".
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale del ricorrente. Il Collegio ha ritenuto che il sig. Carlomagno, in quanto persona fisica, non fosse titolare di una posizione soggettiva lesa dal sequestro (non proprietario dei beni), e quindi non avesse interesse idoneo a trarre vantaggio dall'annullamento del provvedimento. In subordine, ove avesse agito come rappresentante societario, il difensore non era munito di procura speciale richiesta per i soggetti portatori di interesse meramente civilistico. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende pari a Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 322-bis c.p.p.
Disciplina l'appello avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo e delimita i soggetti legittimati all'impugnazione; riconosce che la legittimazione è distinta dall'interesse a impugnare.
art. 568 c.p.p. (commi 3 e 4)
Stabilisce che il diritto di impugnazione spetta solo a chi la legge espressamente lo conferisce e che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse concreto; usato per affermare la necessità di un interesse attuale e diretto.
art. 309, comma 9 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta mancanza di autonoma valutazione del GIP; la Corte ha ritenuto la censura generica e comunque inidonea a superare la carenza di interesse.
art. 321, comma 1 c.p.p.
Norma che autorizza il sequestro preventivo disposto dal GIP; il provvedimento è stato adottato ritenendo sussistenti indizi di reato e il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato.
art. 100 c.p.p.
Richiede procura speciale per la parte civile e soggetti con interesse civilistico per stare in giudizio; la Corte ha ritenuto applicabile analogicamente l'onere della procura speciale al terzo interessato alla restituzione dei beni.
art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse; usata per motivare la declaratoria di inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e al versamento a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile e tale inammissibilità può essere ascritta a colpa del ricorrente.
D.P.R. n. 380/2001 art. 44, lett. c) e d.
Norme del testo unico dell'edilizia citate come oggetto di indagine per presunte violazioni edilizie che hanno giustificato il sequestro.
d.lgs. n. 42/2004 art. 181
Norma sul vincolo paesaggistico/beni culturali richiamata come presunta violazione contestata e motivo del sequestro preventivo.
art. 83 c.p.c. (richiamo analogico)
Citato analogicamente per sostenere che soggetti con interesse civilistico devono stare in giudizio tramite difensore munito di procura speciale.
Massime di principio
- L'impugnazione di provvedimenti reali (sequestro preventivo) è ammessa solo da soggetti che siano sia legittimati dalla legge sia titolari di un interesse concreto, attuale e diretto a ottenere un beneficio pratico dall'annullamento del provvedimento.
- La legittimazione soggettiva (es. imputato, parti lese, terzi proprietari) va distinta dall'interesse processuale: anche se si è formalmente legittimati, l'impugnazione può essere inammissibile se priva di interesse concreto.
- I terzi portatori di interessi meramente civilistici (ad es. proprietari o aventi diritto) devono essere rappresentati in giudizio da difensore munito di procura speciale per impugnare misure reali; l'assenza della procura speciale è causa di inammissibilità.
- La mera censura di errori di motivazione teoretici non supera la carenza di interesse: la Corte non accoglie impugnazioni finalizzate alla sola verifica teorica dell'esattezza della decisione senza conseguenze pratiche per il ricorrente.
- Il sequestro preventivo può essere confermato quando sussistono indizi di reato e il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato; la necessità di tutela dell'integrità del bene e dell'interesse pubblico può prevalere sull'interesse privato alla restituzione.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se l'inammissibilità è attribuibile a colpa del ricorrente.
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