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Sentenza

Sentenza del 13/04/2015 n. 2143 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Procedimento - Ricorso per revocazione - Motivi di revocazione - Errore di fatto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., applicabile al processo tributario tramite l'art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992. La censura riguardava, in sostanza, l'erronea considerazione delle risultanze processuali. Tuttavia, la revocazione è ammessa solo quando la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; non è invece utilizzabile per contestare un errore di valutazione o di giudizio.

La decisione

La richiesta di revocazione non può fondarsi su un inesatto apprezzamento delle prove o su una diversa valutazione degli elementi processuali. La sentenza, pertanto, non è suscettibile di revocazione per il solo fatto che il giudice abbia valutato erroneamente le risultanze del processo. Il ricorso è stato quindi respinto o comunque ritenuto inammissibile per assenza del presupposto dell'errore di fatto revocatorio, secondo quanto emerge dal principio riportato.

Norme richiamate

  • Art. 64 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario la revocazione opera secondo i motivi previsti dall'art. 395 c.p.c.

    La norma disciplina la revocazione nel processo tributario e richiama i motivi tassativi previsti dal codice di procedura civile.

  • Art. 395, n. 4, codice di procedura civile

    La sentenza è revocabile se è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

    L'errore deve consistere nella falsa percezione di un fatto obiettivamente incontestabile: il giudice deve avere supposto vero un fatto certamente falso oppure inesistente un fatto documentalmente e incontrovertibilmente vero. Non rientrano nella norma gli errori di interpretazione, valutazione delle prove o giudizio.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è un rimedio eccezionale e a motivi tassativi; non costituisce un ulteriore grado di giudizio.
  • Non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male le prove, interpretato erroneamente gli atti o adottato una ricostruzione giuridica non condivisa: tali doglianze riguardano errori di giudizio.
  • L'errore revocatorio deve riguardare un fatto materiale, risultare dagli atti di causa ed essere immediatamente riconoscibile, senza richiedere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Per verificare l'ammissibilità della revocazione occorre distinguere tra falsa percezione di un fatto oggettivo e dissenso sulla valutazione o interpretazione compiuta dal giudice.
  • Se la censura richiede una rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti controversi, la revocazione per errore di fatto normalmente non è lo strumento processuale idoneo.

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