Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33711/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiore IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori, ritenendo inesistenti alcune operazioni fatturate da una società contribuente per prestazioni di manodopera e manutenzione straordinaria. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio riformando la decisione favorevole al contribuente. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente, perché la CTR aveva sostanzialmente copiato l'atto di appello dell'Ufficio e non aveva espresso un autonomo percorso argomentativo; 2) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la natura del contratto, l'effettività delle prestazioni e l'iscrizione della ditta appaltatrice alla CCIAA; 3) falsa applicazione delle norme sull'accertamento presuntivo e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo di avere provato i pagamenti con assegni e contestando la svalutazione di tale prova; 4) violazione della disciplina sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, invocando un diverso inquadramento della fattispecie e un regime probatorio più favorevole.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR solo apparente e non attribuibile in modo autonomo all'organo giudicante, perché sostanzialmente coincidente con l'atto di appello dell'Ufficio e priva di esame delle difese del contribuente. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione è stata dedotta per motivazione apparente

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma che impone una motivazione esistente, autonoma e intelligibile della sentenza

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il rinvio alle regole del codice di procedura civile nel processo tributario

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come vizio per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 39, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel motivo sulla ripresa a tassazione fondata su presunzioni

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel motivo relativo all'accertamento IVA e alla prova delle operazioni contestate

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alla prova presuntiva e al relativo valore indiziario

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati a sostegno delle censure sul diritto di difesa e sulla motivazione

  • art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993

    richiamato in tema di deducibilità dei costi relativi a operazioni inesistenti

  • art. 8 d.l. n. 16 del 2012

    richiamato come norma modificativa della disciplina della deducibilità dei costi da operazioni inesistenti

  • art. 109 TUIR

    richiamato in relazione ai criteri di deducibilità dei costi

  • Sez. U n. 642 del 2015

    "Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo"

    la mera riproduzione di atti di parte non determina nullità se il percorso decisorio resta chiaramente attribuibile al giudice e comprensibile; nel caso concreto, però, tale requisito è mancato

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza è affetta da nullità per motivazione apparente quando si limita a trascrivere o riprodurre acriticamente le difese di una parte senza rendere percepibile un autonomo iter argomentativo del giudice.
  • La pedissequa riproduzione dell'atto di appello o di altri atti processuali, specie se accompagnata dalla mancata considerazione delle difese contrapposte, può integrare un difetto di attribuibilità della decisione all'organo giudicante.
  • Quando la sentenza di merito omette di confrontarsi con le specifiche contestazioni del contribuente e con gli elementi documentali invocati in suo favore, la motivazione non è idonea a sorreggere la decisione.
  • L'accoglimento del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso e la cassazione con rinvio al giudice di merito.
  • In materia di accertamento fiscale fondato su operazioni ritenute inesistenti, il giudice deve valutare in modo effettivo il quadro probatorio complessivo e non può limitarsi ad aderire alle sole prospettazioni dell'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.