Cassazione Civile, Ordinanza n. 33711/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiore IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori, ritenendo inesistenti alcune operazioni fatturate da una società contribuente per prestazioni di manodopera e manutenzione straordinaria. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio riformando la decisione favorevole al contribuente. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente, perché la CTR aveva sostanzialmente copiato l'atto di appello dell'Ufficio e non aveva espresso un autonomo percorso argomentativo; 2) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la natura del contratto, l'effettività delle prestazioni e l'iscrizione della ditta appaltatrice alla CCIAA; 3) falsa applicazione delle norme sull'accertamento presuntivo e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo di avere provato i pagamenti con assegni e contestando la svalutazione di tale prova; 4) violazione della disciplina sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, invocando un diverso inquadramento della fattispecie e un regime probatorio più favorevole.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR solo apparente e non attribuibile in modo autonomo all'organo giudicante, perché sostanzialmente coincidente con l'atto di appello dell'Ufficio e priva di esame delle difese del contribuente. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione è stata dedotta per motivazione apparente
art. 132 c.p.c.
richiamato come norma che impone una motivazione esistente, autonoma e intelligibile della sentenza
art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il rinvio alle regole del codice di procedura civile nel processo tributario
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come vizio per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi
art. 39, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo sulla ripresa a tassazione fondata su presunzioni
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo relativo all'accertamento IVA e alla prova delle operazioni contestate
art. 2729 c.c.
richiamato in relazione alla prova presuntiva e al relativo valore indiziario
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati a sostegno delle censure sul diritto di difesa e sulla motivazione
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993
richiamato in tema di deducibilità dei costi relativi a operazioni inesistenti
art. 8 d.l. n. 16 del 2012
richiamato come norma modificativa della disciplina della deducibilità dei costi da operazioni inesistenti
art. 109 TUIR
richiamato in relazione ai criteri di deducibilità dei costi
Sez. U n. 642 del 2015
"Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo"
la mera riproduzione di atti di parte non determina nullità se il percorso decisorio resta chiaramente attribuibile al giudice e comprensibile; nel caso concreto, però, tale requisito è mancato
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza è affetta da nullità per motivazione apparente quando si limita a trascrivere o riprodurre acriticamente le difese di una parte senza rendere percepibile un autonomo iter argomentativo del giudice.
- La pedissequa riproduzione dell'atto di appello o di altri atti processuali, specie se accompagnata dalla mancata considerazione delle difese contrapposte, può integrare un difetto di attribuibilità della decisione all'organo giudicante.
- Quando la sentenza di merito omette di confrontarsi con le specifiche contestazioni del contribuente e con gli elementi documentali invocati in suo favore, la motivazione non è idonea a sorreggere la decisione.
- L'accoglimento del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso e la cassazione con rinvio al giudice di merito.
- In materia di accertamento fiscale fondato su operazioni ritenute inesistenti, il giudice deve valutare in modo effettivo il quadro probatorio complessivo e non può limitarsi ad aderire alle sole prospettazioni dell'Ufficio.
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